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202454
IDG930602101
93.06.02101 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Solferino Angela
I diritti del terzo e la trascrizione tardiva di matrimonio canonico post mortem
Nota a Cass. sez. un. civ. 4 giugno 1992, n. 6845
Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 3, pt. 1, pag. 699-702
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30123; D94611
L' istituto della trascrizione tardiva nei registri dello stato civile dimostra la volonta' legislativa di estendere al matrimonio canonico gli effetti civili nel maggior numero possibile dei casi. La tutela delle situazioni giuridiche medio tempore acquisite, gia' prevista dalla l. 847/1929, risulta rafforzata nell' Accordo Italia-Santa Sede del febbraio 1984 dalla prescrizione che dichiara impossibile la trascrizione dopo la morte dei coniugi o di uno di essi. La sentenza annotata riguarda un caso di trascrizione tardiva post morte emessa in applicazione dell' abrogata disciplina di cui alla legge del 1929. La Corte, rifacendosi a un suo precedente orientamento, ritiene che gli eredi del coniuge defunto siano terzi rispetto al coniuge superstite. La trascrizione del matrimonio religioso non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi e, nel caso di specie, non puo' incidere sui diritti degli eredi del defunto. L' A. ricerca le ragioni di questo ritorno della Corte all' antico orientamento.
art. 2 Cost. art. 3 Cost. art. 29 Cost. art. 31 Cost. art. 14 l. 27 maggio 1929, n. 847 l. 25 marzo 1985, n. 121 Accordo Italia-Santa Sede 18 febbraio 1984 (modifica al Concordato lateranense)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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