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| IDG930602106 | |
| 93.06.02106 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Salvago Salvatore
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| Inammissibilita' di sentenza di condanna della p.a. ad un facere
specifico: un lungo cammino per il superamento del privilegio
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| Nota a Cass. sez. un. civ. 20 febbraio 1993, n. 2092
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| Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 3, pt. 1, pag. 750-754
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1523; D1600
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| La sentenza in epigrafe si inscrive nell' orientamento
giurisprudenziale che, da un ventennio a questa parte, ha cercato di
mitigare il principio dell' inammissibilita' delle sentenze
ripristinatorie o restitutorie nei confronti della p.a., dapprima
escludendo dal divieto di cui all' art. 4 l. 2248/1865 all. E l'
attivita' privatistica degli Enti pubblici e in seguito arrivando ad
ammettere anche nei confronti dell' attivita' pubblicistica della
p.a., sentenze costitutive e ripristinatorie. In particolare, con la
pronuncia annotata, le sezioni unite attribuiscono al giudice
ordinario il potere di condannare la p.a. alla rimozione di un' opera
(un depuratore installato nei pressi di una zona residenziale) per
eliminare il pregiudizio al diritto alla salute dei titolari delle
abitazioni. La nuova frontiera dell' effettivita' della tutela
giurisdizionale del privato, osserva l' A., si attesta nell' ambito
dell' attivita' pubblicistica della p.a., incorporando quella lesiva
di diritti "primari e insopprimibili dell' individuo", per far
cessare il quale e' ammissibile la condanna della p.a. ad un facere.
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| art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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