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202459
IDG930602106
93.06.02106 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Salvago Salvatore
Inammissibilita' di sentenza di condanna della p.a. ad un facere specifico: un lungo cammino per il superamento del privilegio
Nota a Cass. sez. un. civ. 20 febbraio 1993, n. 2092
Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 3, pt. 1, pag. 750-754
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1523; D1600
La sentenza in epigrafe si inscrive nell' orientamento giurisprudenziale che, da un ventennio a questa parte, ha cercato di mitigare il principio dell' inammissibilita' delle sentenze ripristinatorie o restitutorie nei confronti della p.a., dapprima escludendo dal divieto di cui all' art. 4 l. 2248/1865 all. E l' attivita' privatistica degli Enti pubblici e in seguito arrivando ad ammettere anche nei confronti dell' attivita' pubblicistica della p.a., sentenze costitutive e ripristinatorie. In particolare, con la pronuncia annotata, le sezioni unite attribuiscono al giudice ordinario il potere di condannare la p.a. alla rimozione di un' opera (un depuratore installato nei pressi di una zona residenziale) per eliminare il pregiudizio al diritto alla salute dei titolari delle abitazioni. La nuova frontiera dell' effettivita' della tutela giurisdizionale del privato, osserva l' A., si attesta nell' ambito dell' attivita' pubblicistica della p.a., incorporando quella lesiva di diritti "primari e insopprimibili dell' individuo", per far cessare il quale e' ammissibile la condanna della p.a. ad un facere.
art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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