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202467
IDG930602114
93.06.02114 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Belle' Roberto
Continenza e riunione di cause nel processo del lavoro
Nota a decr. Pret. Roma 11 marzo 1992
Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 3, pt. 1, pag. 810-813
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4192; D40237
Il Pretore dirigente di Roma e' intervenuto per stroncare una delle prassi utilizzate nel rito del lavoro per fare in modo che la causa sia trattata da un giudice gradito al ricorrente, stabilendo che "l' interruzione successiva di cause di lavoro in rapporto di continenza davanti al medesimo ufficio giudiziario non puo' comportare la riunione presso il giudice cui e' attribuita la seconda controversia, anche se essa risulti ad oggetto piu' ampio. In tal caso occorre infatti procedere alla riunione obbligatoria presso il giudice preventivamente adito, ai sensi dell' art. 273 c.p.c.". L' A. valuta se nel concetto di "stessa causa", usato dal legislatore per distinguere i casi in cui la riunione e' obbligatoria da quelli in cui puo' anche non avvenire, siano comprese le liti in relazione di continenza. Svolge poi alcune riflessioni di fondo sulla disciplina della riunione di cause non limitate al solo processo del lavoro. Individua infine altri diffusi metodi elusivi nel rito del lavoro.
art. 273 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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