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202504
IDG930602151
93.06.02151 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bellomo Stefano
Delimitazione oggettiva dell' esame congiunto ed efficacia soggettiva degli accordi di procedimentalizzazione della nuova Cassa integrazione straordinaria
Rassegna di giurisprudenza
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 43 (1992), fasc. 3, pt. 2, pag. 603-611
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7044
L' A. svolge alcune riflessioni sul tema della violazione di un accordo sindacale stipulato al termine della procedura di consultazione prevista dall' art. 5 l. 164/1975 in caso di ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, a seguito delle modifiche disposte dall' art. 1 comma 7 l. 223/1991. La nuova disciplina dell' integrazione salariale predetermina in parte le materie intorno alle quali deve svolgersi la consultazione, prescrivendo che i criteri d' individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalita' della violazione debbano formare oggetto delle comunicazioni e dell' esame congiunto di cui alla norma del 1975.
art. 5 l. 20 maggio 1975, n. 164 art. 1 l. 23 luglio 1991, n. 223
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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