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202529
IDG930602176
93.06.02176 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Serino Roberto
Osservazione a Cass. 21 febbraio 1992, n. 2122
Riv. not., an. 46 (1992), fasc. 4, pt. 2, pag. 919-921
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3028; D30285
La Cassazione, confermando la sentenza di secondo grado resa dai giudici di merito, afferma che la condizione risolutiva di non contrarre matrimonio apposta ad un lascito testamentario e' lecita allorche' con essa non si sia inteso influire sulla liberta' di autodeterminazione dell' onorata, ma provvedere in modo piu' adeguato alle sue esigenze di vita durante e finche' persista il periodo di celibato. Mentre la giurisprudenza e la dottrina tradizionale tendono a considerare lecita ogni limitazione che il disponente apponga alla liberta' matrimoniale del beneficiato, purche' non si traduca in un divieto assoluto di matrimonio, l' orientamento piu' recente della dottrina considera illecita qualunque limitazione che il disponente ponga alla liberta' matrimoniale del beneficiato, in quanto incidente su scelte di carattere personalissimo, in contrasto con i principi costituzionali. L' A. prende specificamente in esame alcune ipotesi: condizione di contrarre matrimonio; condizione di non contrarre matrimonio; condizione di contrarre matrimonio con una persona determinata; condizione di non contrarre matrimonio con una persona determinata; condizione di contrarre matrimonio con persona di una certa classe sociale od avente certi requisiti.
art. 633 c.c. art. 634 c.c. art. 636 c.c. art. 638 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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