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Documento


202531
IDG930602178
93.06.02178 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pertegato Giorgio
Osservazione a Cass. 13 novembre 1991, n. 12113
Riv. not., an. 46 (1992), fasc. 4, pt. 2, pag. 937-940
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3028; D30280
Richiamato brevemente il caso di specie, in cui con un primo testamento Tizio istituisce eredi due nipoti e dispone alcuni legati a favore della moglie, di altro parente e del parroco di una chiesa, con un testamento successivo, Tizio nomina erede universale la moglie. La Cassazione ha risposto affermativamente al quesito se la nomina di un erede universale in un testamento successivo sia compatibile con il mantenimento di precedenti disposizioni a titolo particolare, trovando applicazione l' art. 682 c.c. Ampi riferimenti dell' A. alle posizioni della dottrina e della giurisprudenza sull' argomento.
art. 591 c.c. art. 682 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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