| 202594 | |
| IDG930702241 | |
| 93.07.02241 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Nappi Pasquale
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| La rappresentanza "speciale" dell' impresa familiare coltivatrice
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| Nota a Cass. 4 dicembre 1991, n. 13007
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| Riv. dir. agr., an. 71 (1992), fasc. 2, pt. 2, pag. 155-162
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D914; D91250
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| Viene esaminata la sentenza in epigrafe con particolare riferimento
al principio affermato nella prima massima secondo la quale "nei
rapporti con il concedente, quando non vi sia stata nomina del
rappresentante ex art. 48 comma 1 l. 203/1982, ciascuno dei
componenti la famiglia coltivatrice puo' agire per la famiglia e
rappresentarla attivamente e passivamente nel processo, senza la
necessita' della chiamata in causa degli altri membri". L' A.
condivide la soluzione accolta dalla Suprema Corte, rilevando, pero',
che si sarebbe potuti giungere alla stessa soluzione sulla base della
sola corretta esegesi dell' art. 48 l. 203/1982 senza riferimenti
all' art. 230 bis c.c. L' A. rileva una certa contraddittorieta'
nelle affermazioni della Cassazione, riguardo al principio affermato
nella seconda massima, che afferma che ogni qual volta in relazione
al rapporto dedotto in giudizio sia ipotizzabile una distinzione tra
posizione individuale e posizione di partecipe del gruppo, e'
necessaria l' enunciazione di essere rappresentante del gruppo stesso
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| art. 48 l. 3 maggio 1982, n. 203
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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