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202594
IDG930702241
93.07.02241 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nappi Pasquale
La rappresentanza "speciale" dell' impresa familiare coltivatrice
Nota a Cass. 4 dicembre 1991, n. 13007
Riv. dir. agr., an. 71 (1992), fasc. 2, pt. 2, pag. 155-162
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D914; D91250
Viene esaminata la sentenza in epigrafe con particolare riferimento al principio affermato nella prima massima secondo la quale "nei rapporti con il concedente, quando non vi sia stata nomina del rappresentante ex art. 48 comma 1 l. 203/1982, ciascuno dei componenti la famiglia coltivatrice puo' agire per la famiglia e rappresentarla attivamente e passivamente nel processo, senza la necessita' della chiamata in causa degli altri membri". L' A. condivide la soluzione accolta dalla Suprema Corte, rilevando, pero', che si sarebbe potuti giungere alla stessa soluzione sulla base della sola corretta esegesi dell' art. 48 l. 203/1982 senza riferimenti all' art. 230 bis c.c. L' A. rileva una certa contraddittorieta' nelle affermazioni della Cassazione, riguardo al principio affermato nella seconda massima, che afferma che ogni qual volta in relazione al rapporto dedotto in giudizio sia ipotizzabile una distinzione tra posizione individuale e posizione di partecipe del gruppo, e' necessaria l' enunciazione di essere rappresentante del gruppo stesso
art. 48 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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