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202615
IDG930802262
93.08.02262 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pinardi Roberto
La sentenza n. 256 del 1992 e l' efficacia monitoria delle decisioni di "rigetto con accertamento di incostituzionalita'"
Osservazione a C. Cost. 8 giugno 1992, n.256
Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 3, pag. 1988-1993
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7022; D021430
La nota si propone di svolgere alcune brevi riflessioni in ordine alla tecnica argomentativa utilizzata nella sentenza in epigrafe, con la quale la Corte ha (tra l' altro) rigettato alcune questioni di legittimita' costituzionale concernenti l' art. 31 l. 41/1986 e l' art. 10 l. 67/1988, nella parte in cui tali disposizioni impongono, a carico di lavoratori autonomi e liberi professionisti, il pagamento della c.d. tassa sulla salute. L' A. ritiene che la sentenza esaminata, in parte qua, si segnali all' attenzione del lettore per un duplice ordine di motivi tra loro connessi. In primo luogo, infatti, la pronuncia in oggetto sembra appartenere a quella categoria di decisioni, definibili di "rigetto con accertamento di incostituzionalita'", con le quali la Corte, pur riconoscendo l' illegittimita' certa ed attuale della disciplina impugnata, preferisce non accogliere la questione sub iudice nel tentativo di preservare l' ordinamento giuridico dal determinarsi di pericolose "lacune" legislative. In secondo luogo, inoltre, tale pronuncia sembra fornire una chiara dimostrazione in rebus della scarsa efficacia monitoria che deve riconoscersi a quegli "avvertimenti" rivolti al legislatore ordinario che vengono inseriti all' interno di decisioni siffatte.
art. 31 l. 28 febbraio 1986, n. 41 art. 10 l. 11 marzo 1988, n. 67
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