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| IDG930802262 | |
| 93.08.02262 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pinardi Roberto
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| La sentenza n. 256 del 1992 e l' efficacia monitoria delle decisioni
di "rigetto con accertamento di incostituzionalita'"
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| Osservazione a C. Cost. 8 giugno 1992, n.256
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| Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 3, pag. 1988-1993
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7022; D021430
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| La nota si propone di svolgere alcune brevi riflessioni in ordine
alla tecnica argomentativa utilizzata nella sentenza in epigrafe, con
la quale la Corte ha (tra l' altro) rigettato alcune questioni di
legittimita' costituzionale concernenti l' art. 31 l. 41/1986 e l'
art. 10 l. 67/1988, nella parte in cui tali disposizioni impongono, a
carico di lavoratori autonomi e liberi professionisti, il pagamento
della c.d. tassa sulla salute. L' A. ritiene che la sentenza
esaminata, in parte qua, si segnali all' attenzione del lettore per
un duplice ordine di motivi tra loro connessi. In primo luogo,
infatti, la pronuncia in oggetto sembra appartenere a quella
categoria di decisioni, definibili di "rigetto con accertamento di
incostituzionalita'", con le quali la Corte, pur riconoscendo l'
illegittimita' certa ed attuale della disciplina impugnata,
preferisce non accogliere la questione sub iudice nel tentativo di
preservare l' ordinamento giuridico dal determinarsi di pericolose
"lacune" legislative. In secondo luogo, inoltre, tale pronuncia
sembra fornire una chiara dimostrazione in rebus della scarsa
efficacia monitoria che deve riconoscersi a quegli "avvertimenti"
rivolti al legislatore ordinario che vengono inseriti all' interno di
decisioni siffatte.
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| art. 31 l. 28 febbraio 1986, n. 41
art. 10 l. 11 marzo 1988, n. 67
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