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202616
IDG930802263
93.08.02263 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rivello Pier Paolo
L' incompatibilita' a celebrare il giudizio abbreviato per chi abbia disposto il giudizio immediato e' conforme alle direttive della legge delega
Osservazione a C. Cost. 8 giugno 1992, n. 261
Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 3, pag. 2019-2023
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D62
L' A. analizza il contenuto della sentenza in rassegna, con la quale la Corte Costituzionale ha smentito la prospettazione del giudice a quo, secondo cui l' incompatibilita' a celebrare il giudizio abbreviato del magistrato che abbia in precedenza emesso il decreto che dispone il rito immediato, sancita dall' art. 34 comma 2 c.p.p., sarebbe in contrasto con la direttiva n. 67 dell' art. 2 l. 81/1987, e cio' in quanto il codice nel disciplinare l' incompatibilita' fa in tal caso riferimento alla partecipazione al "giudizio", laddove la legge delega opera invece un richiamo alla nozione di "dibattimento". Lo scritto si sofferma su alcune tematiche ampiamente sviluppate dalla sentenza. In particolare viene sottolineato come i giudici costituzionali abbiano giustamente escluso la ravvisabilita' di una violazione della legge delega ogni qualvolta le previsioni introdotte dal codice appaiano caratterizzate dalla stessa ratio ispiratrice di quest' ultima. Nel commentare la sentenza l' A. sottopone pero' a serrata critica l' impostazione accolta dalla Consulta in tema di rito immediato, che postulerebbe un "giudizio di verosimile attribuibilita' del fatto". Lo scritto, operando un richiamo alla dottrina dominante, sottolinea che il rito immediato non postula affatto una valutazione di anticipata responsabilita'; viene anzi osservato come il legislatore, nel prevedere l' incompatibilita' a partecipare al giudizio da parte del magistrato che ha emesso il decreto di cui all' art. 456 c.p.p., si sia limitato ad equiparare questa ipotesi a quella concernente chi emette il decreto che dispone il giudizio al termine dell' udienza preliminare.
art. 2 n. 67 l. 16 febbraio 1987, n. 81 art. 34 comma 2 c.p.p.
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