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| IDG930802264 | |
| 93.08.02264 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cassetti Luisa
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| L' "avviamento parassitario" fra norma derogatoria e discrezionalita'
legislativa
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| Osservazione a C. Cost. 10 giugno 1992, n. 264
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| Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 3, pag. 2039-2046
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30640
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| Con la sentenza in commento la Corte ha dichiarato non fondata la
questione di legittimita' costituzionale dell' art. 35 l. 392/1978
sollevata con riferimento agli artt. 3 comma 1 e 42 comma 2 Cost. L'
art. 35 cit. prevede che, in caso di cessata locazione, la indennita'
per la perdita dell' avviamento commerciale non e' dovuta al
conduttore qualora l' immobile sia inserito all' interno di luoghi
frequentati dal pubblico: il giudice rimettente invocava un
intervento additivo della Corte volto ad estendere alle cliniche e
alle case di cura la previsione dell' art. 35. Il rifiuto opposto
dalla Corte si fonda sulla natura derogatori della disposizione
censurata; il sindacato sulla norma derogatoria produce una invasione
della discrezionalita' legislativa. In realta' non e' la natura
derogatoria dell' art. 35 a precludere il sindacato di
costituzionalita' in quanto la temuta invasione della
discrezionalita' legislativa doveva essere riferita all'
interpretazione estensiva suggerita dal giudice rimettente. L'
ampliamento delle fattispecie derogatorie avrebbe infatti generato
un' ingiustificata compressione dell' area di efficacia della
disposizione generale che prevede l' indennita' di avviamento (art.
34): l' estensione della regola generale appartiene alla sfera
discrezionale del legislatore e non e' quindi suscettibile di
integrazioni o riduzioni ad opera dei giudici costituzionali.
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| art. 35 l. 27 luglio 1978, n. 392
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