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202617
IDG930802264
93.08.02264 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cassetti Luisa
L' "avviamento parassitario" fra norma derogatoria e discrezionalita' legislativa
Osservazione a C. Cost. 10 giugno 1992, n. 264
Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 3, pag. 2039-2046
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640
Con la sentenza in commento la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 35 l. 392/1978 sollevata con riferimento agli artt. 3 comma 1 e 42 comma 2 Cost. L' art. 35 cit. prevede che, in caso di cessata locazione, la indennita' per la perdita dell' avviamento commerciale non e' dovuta al conduttore qualora l' immobile sia inserito all' interno di luoghi frequentati dal pubblico: il giudice rimettente invocava un intervento additivo della Corte volto ad estendere alle cliniche e alle case di cura la previsione dell' art. 35. Il rifiuto opposto dalla Corte si fonda sulla natura derogatori della disposizione censurata; il sindacato sulla norma derogatoria produce una invasione della discrezionalita' legislativa. In realta' non e' la natura derogatoria dell' art. 35 a precludere il sindacato di costituzionalita' in quanto la temuta invasione della discrezionalita' legislativa doveva essere riferita all' interpretazione estensiva suggerita dal giudice rimettente. L' ampliamento delle fattispecie derogatorie avrebbe infatti generato un' ingiustificata compressione dell' area di efficacia della disposizione generale che prevede l' indennita' di avviamento (art. 34): l' estensione della regola generale appartiene alla sfera discrezionale del legislatore e non e' quindi suscettibile di integrazioni o riduzioni ad opera dei giudici costituzionali.
art. 35 l. 27 luglio 1978, n. 392
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