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| IDG930802268 | |
| 93.08.02268 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Rigano Francesco
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| Status costituzionale dei giudici ed applicabilita' della disciplina
del pubblico impiego
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| Osservazione a C. Cost. 22 giugno 1992, n. 289
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| Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 3, pag. 2211-2223
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D0230; D143
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| Prendendo spunto dalla sentenza in commento, con la quale la Corte
Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' dell' applicazione ai
magistrati dell' istituto della riabilitazione previsto per gli
impiegati civili statali dall' art. 87 d.p.r. 3/1957, l' A. propone
alcune riflessioni in generale sul problema della assimilazione dello
status di magistrato a quello di dipendente statale. Sono anzitutto
richiamate le ragioni storiche che nel nostro sistema hanno portato
all' inquadramento dei magistrati nell' organizzazione amministrativa
dello Stato-persona, pur nella consapevolezza, di legislatori e
interpreti, della peculiarita' delle funzioni affidate ai giudici.
Richiamando poi anche alcune decisioni della Corte Costituzionale, l'
A. offre un' interpretazione delle norme costituzionali in tema di
p.a. che evidenzia la loro applicabilita' anche ai magistrati, nel
rispetto dell' indipendenza ed imparzialita' ad essi garantite dalla
stessa Costituzione: ai magistrati, che attingono la propria
legittimazione alla sovranita' popolare attraverso la sottoposizione
unicamente alla legge, sarebbero riferibili quei principi
costituzionali che prefigurano il ruolo dell' amministrazione come
apparato servente della "Nazione". L' A. si sofferma quindi sull'
esame della giurisprudenza della Sezione disciplinare del Cons. Sup.
Mag., nonche' sulla giurisprudenza della Cassazione e dei giudici
amministrativi, elaborando una rassegna sintomatica dei casi concreti
di applicazione ai magistrati, in forza del rinvio contenuto nell'
art. 276 dell' ordinamento giudiziario, della normativa stabilita per
gli impiegati pubblici. E' tratta la considerazione finale che la
tendenza sia quella di favorire tale applicazionequando si tratti di
"migliorare" il trattamento giuridico riservato ai magistrati. Con
riferimento alla decisione della Corte, infine, e' sottolineato come
essa si inserisca coerentemente nell' orientamento che ha da sempre
riconosciuto la natura giurisdizionale del procedimento disciplinare
a carico dei magistrati.
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| art. 276 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
art. 87 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3
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