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202621
IDG930802268
93.08.02268 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rigano Francesco
Status costituzionale dei giudici ed applicabilita' della disciplina del pubblico impiego
Osservazione a C. Cost. 22 giugno 1992, n. 289
Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 3, pag. 2211-2223
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0230; D143
Prendendo spunto dalla sentenza in commento, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' dell' applicazione ai magistrati dell' istituto della riabilitazione previsto per gli impiegati civili statali dall' art. 87 d.p.r. 3/1957, l' A. propone alcune riflessioni in generale sul problema della assimilazione dello status di magistrato a quello di dipendente statale. Sono anzitutto richiamate le ragioni storiche che nel nostro sistema hanno portato all' inquadramento dei magistrati nell' organizzazione amministrativa dello Stato-persona, pur nella consapevolezza, di legislatori e interpreti, della peculiarita' delle funzioni affidate ai giudici. Richiamando poi anche alcune decisioni della Corte Costituzionale, l' A. offre un' interpretazione delle norme costituzionali in tema di p.a. che evidenzia la loro applicabilita' anche ai magistrati, nel rispetto dell' indipendenza ed imparzialita' ad essi garantite dalla stessa Costituzione: ai magistrati, che attingono la propria legittimazione alla sovranita' popolare attraverso la sottoposizione unicamente alla legge, sarebbero riferibili quei principi costituzionali che prefigurano il ruolo dell' amministrazione come apparato servente della "Nazione". L' A. si sofferma quindi sull' esame della giurisprudenza della Sezione disciplinare del Cons. Sup. Mag., nonche' sulla giurisprudenza della Cassazione e dei giudici amministrativi, elaborando una rassegna sintomatica dei casi concreti di applicazione ai magistrati, in forza del rinvio contenuto nell' art. 276 dell' ordinamento giudiziario, della normativa stabilita per gli impiegati pubblici. E' tratta la considerazione finale che la tendenza sia quella di favorire tale applicazionequando si tratti di "migliorare" il trattamento giuridico riservato ai magistrati. Con riferimento alla decisione della Corte, infine, e' sottolineato come essa si inserisca coerentemente nell' orientamento che ha da sempre riconosciuto la natura giurisdizionale del procedimento disciplinare a carico dei magistrati.
art. 276 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 art. 87 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3
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