| I giudici costituzionali, nella sentenza in epigrafe, hanno
dichiarato inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale
dell' art. 9 n. 2 l. 121/1985 e del punto 5 lett. b) n. 2 del
relativo Protocollo addizionale, in relazione agli artt. 2, 3, 19 e
34 Cost. La questione riguardava la legittimita' della nuova
normativa in materia di insegnamento della religione cattolica nella
scuola elementare; il giudice rimettente lamentava la mancata
previsione nella suddetta normativa, almeno per la scuola elementare,
della collocazione obbligatoria dell' insegnamento della religione
cattolica all' inizio o alla fine delle lezioni. Questo costringe i
minori che non si avvalgano dell' insegnamento di religione, stante
la possibile collocazione in ore intercalari di detto insegnamento,
ad un anti-pedagogico temporaneo allontanamento; cio' rende inoltre
praticamente difficoltosa per le famiglie dei minori non avvalentisi
l' allontanamento dall' edificio scolastico durante le ore di
insegnamento religioso confessionale. Inoltre, l' inserzione di tali
ore nel quadro del normale orario delle lezioni priva tanto gli
avvalentisi che i non avvalentisi dell' insegnamento di religione
cattolica di due ore di insegnamento curricolare obbligatorio ai
sensi della vigente normativa sull' insegnamento elementare. La Corte
dichiara che tali questioni non hanno rapporto con la liberta'
religiosa, vertendo le questioni sollevate dal giudice remittente in
profili eminentemente amministrativi, sottratti al sindacato della
Corte. Le precedenti sentenze della Corte in materia inoltre, a detta
dei giudici, avevano gia' affrontato diversi aspetti della questione
riproposta dal magistrato remittente. La sentenza annotata tuttavia
suscita diverse perplessita', specie per il tentativo di interpretare
comunque in bonam partem la normativa neoconcordataria, inclusi
taluni aspetti invero problematici della stessa, ed evitare cosi' un
pronunciamento sulla costituzionalita' di parti assai rilevanti, ma
non sempre chiaramente conformi alla Costituzione, della nuova
disciplina concordata tra lo Stato e la Chiesa cattolica.
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