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202622
IDG930802269
93.08.02269 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sassi Paolo
Scuola elementare e insegnamento della religione cattolica nel giudizio della Corte costituzionale
Osservazione a C. Cost. 22 giugno 1992, n. 290
Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 3, pag. 2229-2236
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9415; D18410; D18433
I giudici costituzionali, nella sentenza in epigrafe, hanno dichiarato inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell' art. 9 n. 2 l. 121/1985 e del punto 5 lett. b) n. 2 del relativo Protocollo addizionale, in relazione agli artt. 2, 3, 19 e 34 Cost. La questione riguardava la legittimita' della nuova normativa in materia di insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare; il giudice rimettente lamentava la mancata previsione nella suddetta normativa, almeno per la scuola elementare, della collocazione obbligatoria dell' insegnamento della religione cattolica all' inizio o alla fine delle lezioni. Questo costringe i minori che non si avvalgano dell' insegnamento di religione, stante la possibile collocazione in ore intercalari di detto insegnamento, ad un anti-pedagogico temporaneo allontanamento; cio' rende inoltre praticamente difficoltosa per le famiglie dei minori non avvalentisi l' allontanamento dall' edificio scolastico durante le ore di insegnamento religioso confessionale. Inoltre, l' inserzione di tali ore nel quadro del normale orario delle lezioni priva tanto gli avvalentisi che i non avvalentisi dell' insegnamento di religione cattolica di due ore di insegnamento curricolare obbligatorio ai sensi della vigente normativa sull' insegnamento elementare. La Corte dichiara che tali questioni non hanno rapporto con la liberta' religiosa, vertendo le questioni sollevate dal giudice remittente in profili eminentemente amministrativi, sottratti al sindacato della Corte. Le precedenti sentenze della Corte in materia inoltre, a detta dei giudici, avevano gia' affrontato diversi aspetti della questione riproposta dal magistrato remittente. La sentenza annotata tuttavia suscita diverse perplessita', specie per il tentativo di interpretare comunque in bonam partem la normativa neoconcordataria, inclusi taluni aspetti invero problematici della stessa, ed evitare cosi' un pronunciamento sulla costituzionalita' di parti assai rilevanti, ma non sempre chiaramente conformi alla Costituzione, della nuova disciplina concordata tra lo Stato e la Chiesa cattolica.
art. 9 n. 2 l. 25 marzo 1985, n. 121
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