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202626
IDG930802273
93.08.02273 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Orru' Romano
Questioni intorno al "repechage" delle delibere legislative regionali rinviate e non riapprovate prima del termine della legislatura
Osservazione a C. Cost. 19 dicembre 1991, n. 468
Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 3, pag. 2298-2316
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0116; D1424; D03101
L' A. analizza in sequenza i non pochi nodi problematici (teorici e pratici) che la Corte era chiamata a sciogliere con la sentenza in commento, in tema di ultrattivita' delle delibere legislative regionali rispetto allo scadere della legislatura. In particolare, la materia del contendere aveva ad oggetto la pretesa da parte della Regione ricorrente a considerare nella nuova legislatura regionale come non nuova una delibera legislativa rinviata dal Governo nella precedente legislatura. Pienamente condivisibile nelle sue premesse e', secondo l' A., la logica argomentativa fatta propria dal giudice costituzionale al fine di dirimere la controversia e cioe' la prevalenza-centralita' del principio costituzionale di rappresentativita'. Siffatto principio, alla luce del dettato e dei principi costituzionali, non puo' che avere valore assorbente rispetto al dato processuale del rapporto "esterno" tra organi ravvisabile nel particolare meccanismo di controllo delineato dall' art. 127 Cost. Tuttavia, nel caso di specie, prosegue l' A., la Corte sembra accedere ad un' interpretazione e, dunque, ad un' applicazione del principio stesso eccessivamente rigida. Sulla scorta di considerazioni logico-sistematiche e delle acquisizioni raggiunte dall' ampio dibattito dottrinale sviluppatosi sulla materia in Italia a partire dagli anni '50, non sembra, infatti, possibile, prosegue l' A., far discendere dal principio costituzionale di rappresentativita' ne' una assoluta continuita' ne' una necessaria discontinuita' dei lavori delle Assemblee legislative tra una legislatura e l' altra. Di problematica determinazione ed applicazione appaiono, comunque, gli appositi meccanismi normativi che facciano salvi i caratteri propri dell' iter legis alla cui introduzione nelle fonti regionali competenti la Corte vincola la possibilita' per le Assemblee consiliari di utilizzare procedimenti incardinati nelle precedenti.
art. 127 Cost.
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