| L' A. analizza in sequenza i non pochi nodi problematici (teorici e
pratici) che la Corte era chiamata a sciogliere con la sentenza in
commento, in tema di ultrattivita' delle delibere legislative
regionali rispetto allo scadere della legislatura. In particolare, la
materia del contendere aveva ad oggetto la pretesa da parte della
Regione ricorrente a considerare nella nuova legislatura regionale
come non nuova una delibera legislativa rinviata dal Governo nella
precedente legislatura. Pienamente condivisibile nelle sue premesse
e', secondo l' A., la logica argomentativa fatta propria dal giudice
costituzionale al fine di dirimere la controversia e cioe' la
prevalenza-centralita' del principio costituzionale di
rappresentativita'. Siffatto principio, alla luce del dettato e dei
principi costituzionali, non puo' che avere valore assorbente
rispetto al dato processuale del rapporto "esterno" tra organi
ravvisabile nel particolare meccanismo di controllo delineato dall'
art. 127 Cost. Tuttavia, nel caso di specie, prosegue l' A., la Corte
sembra accedere ad un' interpretazione e, dunque, ad un' applicazione
del principio stesso eccessivamente rigida. Sulla scorta di
considerazioni logico-sistematiche e delle acquisizioni raggiunte
dall' ampio dibattito dottrinale sviluppatosi sulla materia in Italia
a partire dagli anni '50, non sembra, infatti, possibile, prosegue l'
A., far discendere dal principio costituzionale di rappresentativita'
ne' una assoluta continuita' ne' una necessaria discontinuita' dei
lavori delle Assemblee legislative tra una legislatura e l' altra. Di
problematica determinazione ed applicazione appaiono, comunque, gli
appositi meccanismi normativi che facciano salvi i caratteri propri
dell' iter legis alla cui introduzione nelle fonti regionali
competenti la Corte vincola la possibilita' per le Assemblee
consiliari di utilizzare procedimenti incardinati nelle precedenti.
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