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202642
IDG930802289
93.08.02289 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Conti Giovanni
Nuove contestazioni dibattimentali e preclusione del rito abbreviato
Nota a C. Cost. 8 luglio 1992, n. 316
Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 4, pag. 2626-2627
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D61; D62; D68
Nella nota si precisa che la questione sottoposta all' esame della Corte Costituzionale si incentrava sull' eventuale contrasto con l' art. 3 Cost. dell' art. 519 comma 2 c.p.p. (che disciplina in genere i "diritti delle parti" in caso di nuove contestazioni dibattimentali), nella parte in cui tale norma non consente all' imputato di chiedere il giudizio abbreviato qualora il P.M. abbia contestato ex art. 517 c.p.p. un reato concorrente. La Corte, sulla scia di precedenti decisioni (sentenza n. 593/90 e ordinanza n. 213/92), ha ribadito che "l' interesse dell' imputato a beneficiare dei vantaggi conseguenti al giudizio abbreviato in tanto rileva in quanto egli rinunzi al dibattimento" e, d' altro lato, che la contestazione di un reato concorrente in dibattimento "e' evenienza, per un verso, non infrequente in un sistema processuale imperniato sulla formazione della prova in dibattimento, e ben prevedibile, dato lo stretto rapporto intercorrente tra l' imputazione originaria ed il reato connesso: mentre, per altro verso, essa e' preclusa nel giudizio abbreviato". Ne deriva che l' imputato deve addebitare a se stesso la mancata tempestiva scelta del rito speciale. Commentandosi favorevolmente la decisione, si cerca di dimostrare che, qualunque fosse stato il regime che il codice avrebbe potuto dettare in tema di nuove contestazioni dibattimentali, in nessun caso esso avrebbe potuto presentare per l' imputato aspetti piu' favorevoli di quelli derivanti dalla disciplina in concreto prescelta. Si sottolinea inoltre che, nonostante le importanti modifiche al regime delle prove utilizzabili in dibattimento apportate dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 254/1992 e n. 255/1992 nonche' dal d.l. 306/1992, resta fermo, in virtu' della finalita' delle indagini preliminari delineata dall' art. 326 c.p.p. che nel nuovo processo la contestazione dibattimentale e' contrassegnata da un grado di "fluidita'" molto maggiore di quello derivante dal sistema del codice abrogato; e che l' evenienza di nuove contestazioni si puo' realizzare ben piu' frequentemente di quanto non avvenisse in passato
art. 326 c.p.p. art. 517 c.p.p. art. 519 comma 2 c.p.p.
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