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202643
IDG930802290
93.08.02290 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caselli Lapeschi Alberto
Nuove acquisizioni probatorie ed epiloghi del giudizio abbreviato
Osservazione a C. Cost. 8 luglio 1992, n. 318
Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 4, pag. 2646-2657
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D62; D68
Scopo del lavoro e' individuare gli ambiti entro i quali possono realizzarsi forme di integrazione probatoria nel giudizio abbreviato. Si e' sostenuto, anche alla luce del doppio giudizio di decibilita' allo stato degli atti ex artt. 440 e 442 c.p.p., come nel rito abbreviato "tipico" sia consentito l' interrogatorio dell' imputato sulla base di tre argomenti: la tutela del diritto di difesa, la funzionalita' per la corretta determinazione della pena ex art. 133 c.p. e la compatibilita' con l' astratto, dottrinario, "modello" di decisione allo stato degli atti. Si e' altresi' prospettata l' ammissibilita' dell' acquisizione di documenti su richiesta della difesa, ai sensi dell' art. 421 comma 3 c.p.p., negando analoga facolta' al P.M. La ratio decidendi della sentenza in epigrafe e' stata individuata nel carattere solo "parziale" della contrazione probatoria. Conseguentemente i giudici remittenti non avrebbero dovuto emettere ordinanza di rinvio alla Consulta, ma avrebbero dovuto decidere nel merito acquisendo quei "nuovi elementi probatori" forniti dall' interrogatorio o dai documenti ed emettendo, se del caso, sentenza di non luogo a procedere. In questo modo, resta escluso il problema della revoca dell' ordinanza di ammissione (art. 440). Ne' la decisione sul merito, alla luce delle "nuove acquisizioni probatorie", determina gravi problemi sotto il profilo decisorio, in quanto nel giudizio d' appello deve ammettersi la rinnovazione dell' istruzione probatoria ex artt. 599 e 603 c.p.p.
art. 440 c.p.p. art. 441 c.p.p. art. 442 c.p.p. art. 458 comma 2 c.p.p.
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