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| IDG930802290 | |
| 93.08.02290 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Caselli Lapeschi Alberto
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| Nuove acquisizioni probatorie ed epiloghi del giudizio abbreviato
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| Osservazione a C. Cost. 8 luglio 1992, n. 318
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| Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 4, pag. 2646-2657
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D62; D68
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| Scopo del lavoro e' individuare gli ambiti entro i quali possono
realizzarsi forme di integrazione probatoria nel giudizio abbreviato.
Si e' sostenuto, anche alla luce del doppio giudizio di decibilita'
allo stato degli atti ex artt. 440 e 442 c.p.p., come nel rito
abbreviato "tipico" sia consentito l' interrogatorio dell' imputato
sulla base di tre argomenti: la tutela del diritto di difesa, la
funzionalita' per la corretta determinazione della pena ex art. 133
c.p. e la compatibilita' con l' astratto, dottrinario, "modello" di
decisione allo stato degli atti. Si e' altresi' prospettata l'
ammissibilita' dell' acquisizione di documenti su richiesta della
difesa, ai sensi dell' art. 421 comma 3 c.p.p., negando analoga
facolta' al P.M. La ratio decidendi della sentenza in epigrafe e'
stata individuata nel carattere solo "parziale" della contrazione
probatoria. Conseguentemente i giudici remittenti non avrebbero
dovuto emettere ordinanza di rinvio alla Consulta, ma avrebbero
dovuto decidere nel merito acquisendo quei "nuovi elementi probatori"
forniti dall' interrogatorio o dai documenti ed emettendo, se del
caso, sentenza di non luogo a procedere. In questo modo, resta
escluso il problema della revoca dell' ordinanza di ammissione (art.
440). Ne' la decisione sul merito, alla luce delle "nuove
acquisizioni probatorie", determina gravi problemi sotto il profilo
decisorio, in quanto nel giudizio d' appello deve ammettersi la
rinnovazione dell' istruzione probatoria ex artt. 599 e 603 c.p.p.
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| art. 440 c.p.p.
art. 441 c.p.p.
art. 442 c.p.p.
art. 458 comma 2 c.p.p.
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