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| IDG930802291 | |
| 93.08.02291 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Aimonetto Maria Gabriella
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| Sospensione del processo penale per infermita' di mente dell' imputat
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| Osservazione a C. Cost. 20 luglio 1992, n. 340
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| Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 4, pag. 2744-2748
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D60313
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| Nel commentare la sentenza in rassegna con cui la Corte
Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita', per contrasto con l'
art. 24 comma 2 Cost., dell' art. 70 comma 1 c.p.p. limitatamente
alle parole "sopravvenuta al fatto", l' A. rileva come, a seguito di
tale decisione, risulta accentuato il carattere processuale del
presupposto naturalistico su cui si fonda la sospensione, in quanto
si attribuisce rilievo esclusivo alla attualita' dell' infermita' in
relazione al processo; osserva poi che risulta ampliata la sfera dei
destinatari della normativa di cui agli artt. 70-73 c.p.p., tra i
quali vanno ora ricompresi i semimputabili inidonei ad una
partecipazione cosciente al processo. L' A. sottolinea, infine, la
portata innovativa della sentenza, se rapportata all' orientamento
della giurisprudenza costituzionale in tema di infermita' di mente e
autodifesa, rilevando al contempo come tale decisione sia intervenuta
su un tessuto normativo di stampo accusatorio, cui si ispira il
criterio della partecipazione cosciente adottato negli artt. 70 comma
1 e 71 comma 1 c.p.p.: la declaratoria di illegittimita', eliminando
il requisito della sopravvenienza, costituisce lo sbocco inevitabile
del cammino intrapreso con l' adozione di un canone spiccatamente
accusatorio nel valutare la capacita' processuale dell' imputato.
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| art. 70 comma 1 c.p.p.
art. 71 c.p.p.
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