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202644
IDG930802291
93.08.02291 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Aimonetto Maria Gabriella
Sospensione del processo penale per infermita' di mente dell' imputat
Osservazione a C. Cost. 20 luglio 1992, n. 340
Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 4, pag. 2744-2748
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60313
Nel commentare la sentenza in rassegna con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita', per contrasto con l' art. 24 comma 2 Cost., dell' art. 70 comma 1 c.p.p. limitatamente alle parole "sopravvenuta al fatto", l' A. rileva come, a seguito di tale decisione, risulta accentuato il carattere processuale del presupposto naturalistico su cui si fonda la sospensione, in quanto si attribuisce rilievo esclusivo alla attualita' dell' infermita' in relazione al processo; osserva poi che risulta ampliata la sfera dei destinatari della normativa di cui agli artt. 70-73 c.p.p., tra i quali vanno ora ricompresi i semimputabili inidonei ad una partecipazione cosciente al processo. L' A. sottolinea, infine, la portata innovativa della sentenza, se rapportata all' orientamento della giurisprudenza costituzionale in tema di infermita' di mente e autodifesa, rilevando al contempo come tale decisione sia intervenuta su un tessuto normativo di stampo accusatorio, cui si ispira il criterio della partecipazione cosciente adottato negli artt. 70 comma 1 e 71 comma 1 c.p.p.: la declaratoria di illegittimita', eliminando il requisito della sopravvenienza, costituisce lo sbocco inevitabile del cammino intrapreso con l' adozione di un canone spiccatamente accusatorio nel valutare la capacita' processuale dell' imputato.
art. 70 comma 1 c.p.p. art. 71 c.p.p.
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