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| IDG930802295 | |
| 93.08.02295 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cariola Agatino
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| A proposito della sentenza sul conflitto di attribuzione tra C.S.M. e
Ministro Guardasigilli: giuridicizzata ma non spoliticizzata
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| Osservazione a C. Cost. 27 luglio 1992, n. 279
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| Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 4, pag. 3044-3064
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D02311; D02312; D021431
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| Il lavoro prende in considerazione la sentenza in epigrafe, che ha
dato soluzione al conflitto di attribuzione insorto tra il Cons. Sup.
Mag. ed il ministro di Grazia e Giustizia in ordine al conferimento
degli uffici giudiziari direttivi. Dopo alcune considerazioni di
carattere generale sul piu' frequente ricorso dei soggetti politici
allo strumento giudiziario dei conflitti per la soluzione dei
contrasti tra essi intervenuti, lo scritto avanza alcuni rilievi
critici sul merito della decisione adottata. Pur apprezzando il fatto
che la pronunzia ha offerto una significativa chiarificazione sui
rapporti tra Costituzione e legge ordinaria di attuazione, assunta a
parametro di giudizio nel sindacato di costituzionalita', il lavoro
lamenta l' ampia utilizzazione del criterio di collaborazione come
canone delle relazioni tra Consiglio e ministro, in considerazione
della difficolta' di riferire un tale principio agli istituti ed agli
organi di garanzia, quale, appunto, il Cons. Sup. Mag. Il riferimento
della Corte al criterio di collaborazione induce, peraltro, a
dubitare se di fatto non si sia svolta egualmente la procedura
richiesta dal giudice costituzionale in applicazione del citato
principio, e, ancora, se i pregressi comportamenti delle parti ed il
consolidamento di taluni "affidamenti" non escludano la violazione
dello stesso criterio. Soprattutto, e' criticato l' assunto che la
responsabilita' del ministro per il funzionamento dei servizi
giudiziari implichi la necessita' costituzionale del concerto
previsto dall' art. 11 l. 195/1958, in quanto all' organo dell'
Esecutivo e' precluso di indicare programmi e direttive o di far
valere inadempienze o inefficienze gestionali dei soggetti un tempo
nominati, con la conseguenza che la pretesa ministeriale di
intervenire in maniera piu' incisiva nella procedura di nomina agli
uffici direttivi non appare "assistita" da analoghi forti poteri
durante lo svolgimento delle stesse funzioni direttive.
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| art. 105 Cost.
art. 11 l. 24 marzo 1958, n. 195
art. 17 l. 24 marzo 1958, n. 195
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