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202648
IDG930802295
93.08.02295 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cariola Agatino
A proposito della sentenza sul conflitto di attribuzione tra C.S.M. e Ministro Guardasigilli: giuridicizzata ma non spoliticizzata
Osservazione a C. Cost. 27 luglio 1992, n. 279
Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 4, pag. 3044-3064
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02311; D02312; D021431
Il lavoro prende in considerazione la sentenza in epigrafe, che ha dato soluzione al conflitto di attribuzione insorto tra il Cons. Sup. Mag. ed il ministro di Grazia e Giustizia in ordine al conferimento degli uffici giudiziari direttivi. Dopo alcune considerazioni di carattere generale sul piu' frequente ricorso dei soggetti politici allo strumento giudiziario dei conflitti per la soluzione dei contrasti tra essi intervenuti, lo scritto avanza alcuni rilievi critici sul merito della decisione adottata. Pur apprezzando il fatto che la pronunzia ha offerto una significativa chiarificazione sui rapporti tra Costituzione e legge ordinaria di attuazione, assunta a parametro di giudizio nel sindacato di costituzionalita', il lavoro lamenta l' ampia utilizzazione del criterio di collaborazione come canone delle relazioni tra Consiglio e ministro, in considerazione della difficolta' di riferire un tale principio agli istituti ed agli organi di garanzia, quale, appunto, il Cons. Sup. Mag. Il riferimento della Corte al criterio di collaborazione induce, peraltro, a dubitare se di fatto non si sia svolta egualmente la procedura richiesta dal giudice costituzionale in applicazione del citato principio, e, ancora, se i pregressi comportamenti delle parti ed il consolidamento di taluni "affidamenti" non escludano la violazione dello stesso criterio. Soprattutto, e' criticato l' assunto che la responsabilita' del ministro per il funzionamento dei servizi giudiziari implichi la necessita' costituzionale del concerto previsto dall' art. 11 l. 195/1958, in quanto all' organo dell' Esecutivo e' precluso di indicare programmi e direttive o di far valere inadempienze o inefficienze gestionali dei soggetti un tempo nominati, con la conseguenza che la pretesa ministeriale di intervenire in maniera piu' incisiva nella procedura di nomina agli uffici direttivi non appare "assistita" da analoghi forti poteri durante lo svolgimento delle stesse funzioni direttive.
art. 105 Cost. art. 11 l. 24 marzo 1958, n. 195 art. 17 l. 24 marzo 1958, n. 195
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