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202650
IDG930802297
93.08.02297 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Triggiani Nicola
In margine alla sentenza della Corte cost. n. 390 del 1991 sulla competenza per i procedimenti penali riguardanti magistrati
Osservazione a C. Cost. 31 ottobre 1991, n. 390
Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 4, pag. 3131-3140
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60211; D0230
La sentenza in commento dichiara costituzionalmente illegittimo l' art. 11 comma 3 c.p.p., che prevedeva una deroga al criterio dello spostamento della competenza territoriale "quando il reato dal quale il magistrato e' offeso o danneggiato e' commesso in udienza"; la decisione coinvolge inevitabilmente anche la direttiva n. 18 della legge delega. Lo scritto esamina in primo luogo la regola generale racchiusa nell' art. 11 comma 1 c.p.p., per valutare poi la portata e la ratio della norma censurata dalla Consulta. Prende quindi in considerazione le argomentazioni addotte dai giudici costituzionali a sostegno della pronuncia.
art. 2 n. 18 l. 16 febbraio 1987, n. 81 art. 41 bis c.p.p. 1930 art. 11 comma 1 c.p.p. art. 11 comma 3 c.p.p.
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