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202660
IDG930802307
93.08.02307 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Filippetta Giuseppe
Le esternazioni del Capo dello Stato tra controriforma ministeriale e "sindacato" parlamentare
Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 4, pag. 3218-3243
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02126; D021151
La Costituzione riconosce al Capo dello Stato esclusivamente il potere di inviare messaggi alle Camere e nessuna disposizione costituzionale consente di ritenere che questo potere sia soltanto un aspetto di un piu' generale potere di comunicazione e messaggio del Capo dello Stato. Di conseguenza l' esternazione deve essere considerata non un potere, bensi' un' attivita' eccezionale, limitata e accessoria rispetto all' esercizio dei poteri presidenziali nominati in Costituzione. L' attivita' di esternazione deve svolgersi nel rispetto dell' art. 89 Cost.; pertanto, il Capo dello Stato e' tenuto a sottoporre previamente al Presidente del Consiglio per la controfirma il testo delle dichiarazioni che intende effettuare. Rispetto alle esternazioni controfirmate dal Presidente del Consiglio o dal ministro competente, sono da ritenersi ammissibili interrogazioni e interpellanze tanto di acquisizione quanto di controllo e di indirizzo. Non e' possibile comunque non considerare che in questi decenni si e' affermata nella vita istituzionale italiana una prassi, totalmente in contrasto con la Costituzione, in virtu' della quale le esternazioni presidenziali non vengono controfirmate. Ebbene, anche rispetto alle esternazioni non controfirmate devono ritenersi ammissibili interrogazioni e interpellanze sia di acquisizione che di controllo e indirizzo. Difatti, la responsabilita' politica del Governo verso le Camere per gli atti e i comportamenti del Capo dello Stato deriva dal rapporto di collaborazione personale tra il presidente del Consiglio (e i ministri) e il Capo dello Stato, imposto dalla Costituzione, e non dall' apposizione della controfirma ad un atto presidenziale, e pertanto sussiste indipendentemente dall' esistenza di un atto controfirmato.
art. 82 Cost. art. 89 Cost.
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