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202672
IDG930902319
93.09.02319 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mignosi Umberto
Effetti abroganti e non abroganti dell' art. 218 delle norme di attuazione del nuovo codice di procedura penale
Arch. Nuova Proc. Pen., an. 3 (1992), fasc. 1, pag. 13-14
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D219; D305720
Si e' verificato che qualche presidente di Tribunale abbia respinto richieste di ipoteca legale avanzate, in forza dell' art. 26 l. 4/1929, dagli Intedenti di finanza, nella considerazione che tale istituto sia stato abrogato dall' art. 218 disp. att. c.p.p. e sostituito dal sequestro conservativo di immobili previsto dall' art. 316 c.p.p. L' A. sostiene che l' art. 26 cit. non ha subito modificazioni per effetto del nuovo codice di procedura penale e delle connesse disposizioni attuative e che l' autorizzazione ad iscrivere ipoteca penale puo' ancora essere chiesta dall' Intendenza di finanza per ogni illecito finanziario punito con pena pecuniaria, costituisca reato o meno.
art. 26 l. 7 gennaio 1929, n. 4 art. 218 disp. att. c.p.p.
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