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202678
IDG930902325
93.09.02325 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Corini Marco Valerio
L' art. 291 comma 1 bis c.p.p. Un ingiustificato sospetto di incostituzionalita'
Nota a ord. GIP Trib. La Spezia 4 marzo 1992
Arch. Nuova Proc. Pen., an. 3 (1992), fasc. 1, pag. 47-48
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D611
L' A. espone i motivi per cui ritiene augurabile che la Corte Costituzionale valuti positivamente la questione di legittimita', sollevata con l' ordinanza in epigrafe, dell' art. 291 comma 1 bis c.p.p. nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di adottare solo la misura cautelare indicata dal P.M., ovvero di non adottarne alcuna. La questione e' stata sollevata in riferimento all' art. 76 Cost., in relazione all' art. 2 n. 59 della l. 81/1987.
art. 76 Cost. art. 2 n. 59 l. 16 febbraio 1987, n. 81 art. 291 comma 1 bis c.p.p.
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