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202680
IDG930902327
93.09.02327 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Li Vigni Ilaria
Brevi note interpretative sul rinvio alle forme previste dall' art. 509 c.p.p. effettuato dall' art. 443
Nota a Cass. sez. I pen. 20 maggio 1991, n. 5532
Arch. Nuova Proc. Pen., an. 3 (1992), fasc. 1, pag. 81-82
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D62; D6344
La Corte d' Appello aveva proceduto al giudizio con rito camerale nei confronti di imputati giudicati, in primo grado, con rito abbreviato. La Suprema Corte ha statuito che il procedimento d' appello, anche in questo caso, vada celebrato con le forme ordinarie del dibattito pubblico se "riguardi la responsabilita' o circostanze diverse dalle generiche", in quanto il rinvio previsto per il giudizio di secondo grado dall' art. 443 comma 4 c.p.p. "alle forme ex art. 599 c.p.p." non e' relativo solo alla forma del procedimento camerale, ma all' intero articolo e, quindi, anche ai limiti di applicabilita' del procedimento in camera di consiglio in esso previsti. L' A. espone i motivi per cui il principio sostenuto dalla Corte non appare condivisibile.
art. 438 c.p.p. art. 443 c.p.p. art. 599 c.p.p.
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