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Documento


202683
IDG930902330
93.09.02330 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Stolfi Nicola
Brevi note sul contenuto del fascicolo del dibattimento
Nota a ord. Pret. Trento 9 luglio 1991
Arch. Nuova Proc. Pen., an. 3 (1992), fasc. 1, pag. 99-100
D61422
Secondo la pronuncia in esame vanno eliminati dal fascicolo del dibattimento gli accertamenti tecnici di parte (un esame autoptico) non ripetibili dal P.M., disposti ai sensi dell' art. 360 c.p.p. Per utilizzare la consulenza di parte, occorre chiedere che i consulenti tecnici vengano sentiti nel dibattimento, dove possono anche presentare memorie. L' A. condivide sostanzialmente l' inquadramento della problematica, approfondendone alcuni aspetti.
art. 360 c.p.p. art. 431 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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