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202688
IDG930902335
93.09.02335 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sette Antonio
Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado: problemi interpretativi e applicativi
Nota a ord. Trib. Udine 27 gennaio 1992
Arch. Nuova Proc. Pen., an. 3 (1992), fasc. 2, pag. 203-204
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D6021
L' ordinanza in epigrafe solleva la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 23 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui impone la trasmissione diretta degli atti al Tribunale competente per il giudizio, in caso di rilevata incompetenza per materia del Pretore. L' A. prende spunto da questa ordinanza per fare il punto su alcuni problemi interpretativi e applicativi evidenziati dalla disciplina codicistica in materia di incompetenza. Rilevata la complessita' della situazione che la declaratoria di incompetenza comporta, l' A. ritiene importante l' intervento chiarificatore della Corte Costituzionale e, se necessario, anche quello del legislatore, secondo il disposto dell' art. 7 della legge delega.
art. 23 c.p.p.
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