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| IDG930902336 | |
| 93.09.02336 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Dubolino Pietro
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| Giudizio abbreviato e reati punibili con l' ergastolo dopo la
decisione delle SS.UU. della Corte di Cassazione
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| Nota a Cass. sez. un. pen. 17 marzo 1992, n. 2977
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| Arch. Nuova Proc. Pen., an. 3 (1992), fasc. 2, pag. 224-226
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| D62; D50321
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| Secondo la pronuncia in esame, per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 176/1991 il giudizio abbreviato non e' ammesso
quando la richiesta di rinvio a giudizio concerna un reato punibile
con l' ergastolo. Il giudizio abbreviato non e' ammesso neanche se il
giudice ritenga applicabile in concreto una pena diversa. La sentenza
afferma, pero', l' ammissibilita' del giudizio abbreviato anche per i
reati punibili con l' ergastolo per imputati che lo abbiano richiesto
prima della sentenza della Corte Costituzione n. 176/1991. L' A.
approfondisce l' esame della questione risolta dalle sezioni unite
con la sentenza che non ha accolto la tesi c.d. possibilista di una
residua applicabilita' del rito abbreviato, in caso di delitti
astrattamente punibili con l' ergastolo, quando la pena da irrogare
in concreto, sulla base degli atti acquisiti, fosse diversa dall'
ergastolo. Evidenzia, poi, alcune problematiche che si configurano in
relazione all' eventualita' che la contestazione da parte del P.M. di
un delitto astrattamente punibile con l' ergastolo risulti, all'
esito del giudizio, ingiustificata, alla stregua degli elementi di
cui lo stesso P.M. disponeva all' atto della formulazione della
richiesta.
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| art. 442 comma 2 c.p.p.
C. Cost. 23 aprile 1991, n. 176
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