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202689
IDG930902336
93.09.02336 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dubolino Pietro
Giudizio abbreviato e reati punibili con l' ergastolo dopo la decisione delle SS.UU. della Corte di Cassazione
Nota a Cass. sez. un. pen. 17 marzo 1992, n. 2977
Arch. Nuova Proc. Pen., an. 3 (1992), fasc. 2, pag. 224-226
D62; D50321
Secondo la pronuncia in esame, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 176/1991 il giudizio abbreviato non e' ammesso quando la richiesta di rinvio a giudizio concerna un reato punibile con l' ergastolo. Il giudizio abbreviato non e' ammesso neanche se il giudice ritenga applicabile in concreto una pena diversa. La sentenza afferma, pero', l' ammissibilita' del giudizio abbreviato anche per i reati punibili con l' ergastolo per imputati che lo abbiano richiesto prima della sentenza della Corte Costituzione n. 176/1991. L' A. approfondisce l' esame della questione risolta dalle sezioni unite con la sentenza che non ha accolto la tesi c.d. possibilista di una residua applicabilita' del rito abbreviato, in caso di delitti astrattamente punibili con l' ergastolo, quando la pena da irrogare in concreto, sulla base degli atti acquisiti, fosse diversa dall' ergastolo. Evidenzia, poi, alcune problematiche che si configurano in relazione all' eventualita' che la contestazione da parte del P.M. di un delitto astrattamente punibile con l' ergastolo risulti, all' esito del giudizio, ingiustificata, alla stregua degli elementi di cui lo stesso P.M. disponeva all' atto della formulazione della richiesta.
art. 442 comma 2 c.p.p. C. Cost. 23 aprile 1991, n. 176
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