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202697
IDG930902344
93.09.02344 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Altieri Giuseppe
Natura della decisione ex art. 444 c.p.p.
Arch. Nuova Proc. Pen., an. 3 (1992), fasc. 3, pag. 325-326
D622
Analizzato il procedimento dell' applicazione della pena su richiesta delle parti e richiamate la giurisprudenza della Cassazione e della Corte Costituzionale sulla natura giuridica della decisione ex art. 444 c.p.p., l' A. esclude che essa abbia la natura di sentenza. "La pronuncia sull' accordo delle parti e' assimilabile ad una figura archetipica di composizione negoziale; in logica processuale equivale al decreto giudiziale di archiviazione. Provvedimento giudiziale che autorizza il P.M. a non agire o a comporre pacificamente la lite a prescindere dall' accertamento della responsabilita'. La figura processuale speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti e' compatibile costituzionalmente solo con la concessione obbligatoria della sospensione condizionale della pena concordata. Non e' assolutamente compatibile con il sistema costituzionale, fondato sulla tutela della liberta' personale e sul necessario presupposto di responsabilita' personale per l' applicazione di sanzioni, una retribuzione afflittiva assolutamente gratuita".
art. 444 c.p.p. C. Cost. 2 luglio 1990, n., 313
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