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202698
IDG930902345
93.09.02345 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dubolino Pietro
Considerazioni di fondo e prospettive pratiche dopo gli ultimi interventi della Corte Costituzionale e del legislatore nel codice di procedura penale
Nota a C. Cost. 3 giugno 1992, n. 255 C. Cost. 3 giugno 1992, n. 254 C. Cost. 3 giugno 1992, n. 241
Arch. Nuova Proc. Pen., an. 3 (1992), fasc. 3, pag. 338-342
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D6201; D62150; D62152; D682
Con le pronunce in rassegna e' stata dichiarata, in tutto o in parte, l' incostituzionalita' degli artt. 519 comma 2, 513 comma 2 e 500 commi 3 e 4 c.p.p. Secondo l' A. queste sentenza rispondono tutte, sostanzialmente, ad un unico principio informatore, che e' quello espresso nella sentenza n. 255/1992, la piu' importante per la sua carica innovativa rispetto allo schema entro il quale e' stata a suo tempo concepita l' intera struttura del nuovo codice. Detto principio e' quello che trova espressione nell' affermazione secondo cui "fine primario e ineludibile del processo penale non puo' che rimanere quello della ricerca della verita'". Questo principio, sostiene l' A., non e' di per se' valido per ogni tipo di processo penale, ma solo, essenzialmente, per il processo di tipo inquisitorio, dalla cui "filosofia", pero', il legislatore ha dichiaratamente inteso discostarsi, per ispirarsi, invece, alla diversa e, per molti versi, opposta "filosofia" del processo accusatorio. L' A., prospettate queste considerazioni di fondo, esamina alcuni profili pratici della situazione venutasi a creare a seguito delle pronunce in rassegna.
art. 500 comma 3 c.p.p. art. 500 comma 4 c.p.p. art. 513 comma 2 c.p.p. art. 519 comma 2 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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