| 202698 | |
| IDG930902345 | |
| 93.09.02345 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Dubolino Pietro
| |
| Considerazioni di fondo e prospettive pratiche dopo gli ultimi
interventi della Corte Costituzionale e del legislatore nel codice di
procedura penale
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a C. Cost. 3 giugno 1992, n. 255
C. Cost. 3 giugno 1992, n. 254
C. Cost. 3 giugno 1992, n. 241
| |
| Arch. Nuova Proc. Pen., an. 3 (1992), fasc. 3, pag. 338-342
| |
| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
| |
| D6201; D62150; D62152; D682
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Con le pronunce in rassegna e' stata dichiarata, in tutto o in parte,
l' incostituzionalita' degli artt. 519 comma 2, 513 comma 2 e 500
commi 3 e 4 c.p.p. Secondo l' A. queste sentenza rispondono tutte,
sostanzialmente, ad un unico principio informatore, che e' quello
espresso nella sentenza n. 255/1992, la piu' importante per la sua
carica innovativa rispetto allo schema entro il quale e' stata a suo
tempo concepita l' intera struttura del nuovo codice. Detto principio
e' quello che trova espressione nell' affermazione secondo cui "fine
primario e ineludibile del processo penale non puo' che rimanere
quello della ricerca della verita'". Questo principio, sostiene l'
A., non e' di per se' valido per ogni tipo di processo penale, ma
solo, essenzialmente, per il processo di tipo inquisitorio, dalla cui
"filosofia", pero', il legislatore ha dichiaratamente inteso
discostarsi, per ispirarsi, invece, alla diversa e, per molti versi,
opposta "filosofia" del processo accusatorio. L' A., prospettate
queste considerazioni di fondo, esamina alcuni profili pratici della
situazione venutasi a creare a seguito delle pronunce in rassegna.
| |
| art. 500 comma 3 c.p.p.
art. 500 comma 4 c.p.p.
art. 513 comma 2 c.p.p.
art. 519 comma 2 c.p.p.
| |
| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
| |