Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


202699
IDG930902346
93.09.02346 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fasce Vittorio
Considerazioni sulla natura del termine entro il quale deve essere convalidato il fermo
Nota a ord. Trib. Genova 21 maggio 1992
Arch. Nuova Proc. Pen., an. 3 (1992), fasc. 3, pag. 414-415
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6111; D61110
Secondo l' ordinanza in esame, l' art. 391 comma 7 c.p.p. deve essere interpretato nel senso che il provvedimento sulla convalida di indiziato di reato deve intervenire entro le 48 ore successive al momento in cui il fermato e' stato posto a disposizione del giudice, pena la perdita di efficacia del fermo operato. Nella fattispecie e' stato ritenuto che il provvedimento in questione fosse stato emesso dopo le 48 ore, essendo l' udienza di convalida iniziata 5 minuti prima della scadenza del termine e tenuto conto delle formalita' dell' udienza e del tempo occorrente per lo svolgimento dell' interrogatorio, tra l' altro compiuto tramite un interprete. L' A. condivide l' ordinanza anche in riferimento all' interpretazione secondo cui, qualora non venga rispettato il termine di cui all' art. 391 comma 7 c.p.p., l' interrogatorio sia da equipararsi a quello di un soggetto a piede libero.
art. 25 d.l. 14 gennaio 1991, n. 12 art. 391 comma 7 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati