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202711
IDG930902358
93.09.02358 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dell' Anno Paolino
Estinzione del reato e decisione agli effetti civili
Nota a Cass. sez. VI pen. 28 gennaio 1992
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 10, pag. 2414-2417
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50413; D60414; D6227
La Cassazione aveva annullato con rinvio la decisione della Corte d' Appello 4 novembre 1988, che aveva confermato la condanna di primo grado, ritenendo la motivazione inidonea a chiarire se la condotta attribuita all' imputato era ascrivibile a dolo o a colpa. Giudicando in sede di rinvio, la Corte d' Appello, con sentenza 22 ottobre 1990, ritenuto inapplicabile l' art. 152 c.p.p. 1930, non si pronunciava riguardo all' onere di motivazione indicato dalla Cassazione, rilevando che nel frattempo era intervenuta la prescrizione del reato di truffa. Pertanto confermava le statuizioni civili di condanna al risarcimento del danno.
art. 157 c.p. art. 541 c.p.p. art. 578 c.p.p. art. 152 c.p.p. 1930 art. 245 disp. att. c.p.p.
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