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| IDG930902359 | |
| 93.09.02359 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Vessichelli Maria
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| Sulla legittimazione a costituirsi parte civile
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| Osservazione a Cass. sez. VI pen. 16 febbraio 1990
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| Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 10, pag. 2434-2437
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D6010; D60322
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| Con la prima massima viene affermato il principio secondo cui in caso
di omesso tempestivo avvio da parte dell' USL dell' utente alle
strutture convenzionate, queste non possono vantare, a seguito del
mancato guadagno, una posizione di diritto soggettivo. Di fronte all'
esercizio del potere autorizzatorio dell' USL si configura da parte
di tali soggetti un interesse legittimo. Con il principio affermato
nella seconda massima, la Cassazione rafforza l' orientamento
concernente la legittimazione a costituirsi parte civile di
associazioni o enti che agiscano per la difesa di un diritto
soggettivo. In base a tale orientamento, riguardo al quale l' A.
approfondisce l' indagine giurisprudenziale, il diritto viene
individuato nel fatto che l' interesse del quale viene lamentata la
lesione e' stato assunto nello statuto come ragione della esistenza
delle associazione e sussiste un rapporto di immedesimazione tra il
sodalizio e l' interesse stesso. Cosi', ad esempio, un' associazione
di medici dentisti ha potuto, secondo una precedente sentenza, agire
civilmente nel processo penale per la tutela di un diritto soggettivo
proprio, di natura sia patrimoniale che non patrimoniale. Quest'
ultimo era relativo all' interesse all' esercizio esclusivo della
professione da parte degli iscritti, in una determinata area
geografica.
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| art. 22 c.p.p. 1930
art. 91 c.p.p. 1930
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