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202712
IDG930902359
93.09.02359 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vessichelli Maria
Sulla legittimazione a costituirsi parte civile
Osservazione a Cass. sez. VI pen. 16 febbraio 1990
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 10, pag. 2434-2437
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6010; D60322
Con la prima massima viene affermato il principio secondo cui in caso di omesso tempestivo avvio da parte dell' USL dell' utente alle strutture convenzionate, queste non possono vantare, a seguito del mancato guadagno, una posizione di diritto soggettivo. Di fronte all' esercizio del potere autorizzatorio dell' USL si configura da parte di tali soggetti un interesse legittimo. Con il principio affermato nella seconda massima, la Cassazione rafforza l' orientamento concernente la legittimazione a costituirsi parte civile di associazioni o enti che agiscano per la difesa di un diritto soggettivo. In base a tale orientamento, riguardo al quale l' A. approfondisce l' indagine giurisprudenziale, il diritto viene individuato nel fatto che l' interesse del quale viene lamentata la lesione e' stato assunto nello statuto come ragione della esistenza delle associazione e sussiste un rapporto di immedesimazione tra il sodalizio e l' interesse stesso. Cosi', ad esempio, un' associazione di medici dentisti ha potuto, secondo una precedente sentenza, agire civilmente nel processo penale per la tutela di un diritto soggettivo proprio, di natura sia patrimoniale che non patrimoniale. Quest' ultimo era relativo all' interesse all' esercizio esclusivo della professione da parte degli iscritti, in una determinata area geografica.
art. 22 c.p.p. 1930 art. 91 c.p.p. 1930
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