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202719
IDG930902366
93.09.02366 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Polvani Michele
Associazione per delinquere ad "abolitio criminis" dei delitti-scopo
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 10, pag. 2510-2515
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D5131; D5001
Viene affrontato il tema dei rapporti tra il delitto di associazione per delinquere e l' intervenuta abrogazione della fattispecie di reato la cui commissione costituisce lo scopo del reato associativo. Dallo svolgimento di una serie di argomenti, l' A. ricava quale sia l' effetto dell' abolizione del reato-scopo sul delitto di associazione a delinquere finalizzato alla perpetrazione di tali reati. "La successiva abolitio sembra un posterius del tutto irrilevante che non elimina l' ormai consumata lesione dell' autonomo diritto collettivo che la legge sia da tutti egualmente rispettata e che gli individui non si costituiscano in sodalizi per aggredirla. Il capoverso dell' art. 2 c.p. sarebbe allora applicabile solo ai fatti concreti riconducibili allo schema astratto di reati che tali piu' non sono secondo una legge posteriore che abbia sancito il perduto interesse dell' ordinamento alla tutela penale di un determinato interesse, mentre la concreta condotta associativa dovrebbe essere valutata riconducendola alla dimensione normativa del tempo nel quale essa ebbe a verificarsi, al fine di stabilirne il carattere delittuoso".
art. 2 c.p. art. 416 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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