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202726
IDG930902373
93.09.02373 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cesari Claudia
Sospensione e "congelamento" dei termini di custodia: la Cassazione tenta una razionalizzazione del sistema
Nota a Cass. sez. un. pen. 1 ottobre 1991
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 11, pag. 2658-2661
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D6113
Con questa sentenza le sezioni unite hanno tentato di chiudere con la massima chiarezza possibile, afferma l' A., la vicenda riguardante l' interpretazione degli artt. 297 comma 4 e 304 comma 2 c.p.p., fornendo l' esatta comprensione della portata e dei presupposti degli istituti da essi disciplinati: la sospensione ed il "congelamento" dei termini di custodia cautelare. Per quanto riguarda la sospensione ex art. 304 comma 2, l' A. concorda che essa non puo' non interessare sia i termini di fase che quelli complessivi. Piu' problematica appare la questione della determinazione dell' arco temporale sul quale il fenomeno sospensivo si estende. Secondo le sezioni unite, la sospensione comporta non solo i giorni in cui sono tenute le udienze e quelli impiegati per la deliberazione delle sentenze ma anche i "tempi morti" e quindi tutto il periodo di tempo in cui si tengono le udienze o si delibera la sentenza.
art. 297 comma 4 c.p.p. art. 304 comma 2 c.p.p.
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