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202734
IDG930902381
93.09.02381 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Molinari Vincenzo Pasquale
Sul P.M. competente a proporre le misure di prevenzione in regime transitorio
Osservazione a Cass. sez. I pen. 4 dicembre 1991
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 11, pag. 2814-2816
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5050
La sentenza annotata e quella che precede (Cass. sez. I pen. 1 luglio 1991) hanno risolto in senso contrastante la questione di diritto transitorio sorta a seguito della sostituzione dell' art. 2 l. 575/1965 operata dall' art. 20 d.l. 152/1991, convertito con modificazioni nella l. 203/1991. Prima della modifica legislativa dell' art. 2 cit., la costante giurisprudenza attribuiva la competenza a proporre l' applicazione di una misura preventiva al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente a conoscere del merito del procedimento, ossia il Tribunale avente sede nel capoluogo di Provincia. Secondo l' intervenuta riforma, il potere di proporre la misura e' stato attribuito al Procuratore della Repubblica del Tribunale nel cui circondario dimora la persona. La sentenza 1 luglio 1991 della Cassazione ha escluso che la nuova disposizione abbia effetto retroattivo, stante il principio "tempus regit actum"; la sentenza in epigrafe, invece, ha dato risposta positivi, ritenendo che la nuova disposizione abbia natura di legge interpretativa. L' A. espone le problematiche sottese alla questione e ritiene "piuttosto ardita" la tesi che esclude la natura innovativa della disposizione.
art. 2 l. 31 maggio 1965, n. 575 art. 20 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 l. 12 luglio 1991, n. 203
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