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| IDG930902381 | |
| 93.09.02381 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Molinari Vincenzo Pasquale
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| Sul P.M. competente a proporre le misure di prevenzione in regime
transitorio
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| Osservazione a Cass. sez. I pen. 4 dicembre 1991
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| Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 11, pag. 2814-2816
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D5050
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| La sentenza annotata e quella che precede (Cass. sez. I pen. 1 luglio
1991) hanno risolto in senso contrastante la questione di diritto
transitorio sorta a seguito della sostituzione dell' art. 2 l.
575/1965 operata dall' art. 20 d.l. 152/1991, convertito con
modificazioni nella l. 203/1991. Prima della modifica legislativa
dell' art. 2 cit., la costante giurisprudenza attribuiva la
competenza a proporre l' applicazione di una misura preventiva al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente a
conoscere del merito del procedimento, ossia il Tribunale avente sede
nel capoluogo di Provincia. Secondo l' intervenuta riforma, il potere
di proporre la misura e' stato attribuito al Procuratore della
Repubblica del Tribunale nel cui circondario dimora la persona. La
sentenza 1 luglio 1991 della Cassazione ha escluso che la nuova
disposizione abbia effetto retroattivo, stante il principio "tempus
regit actum"; la sentenza in epigrafe, invece, ha dato risposta
positivi, ritenendo che la nuova disposizione abbia natura di legge
interpretativa. L' A. espone le problematiche sottese alla questione
e ritiene "piuttosto ardita" la tesi che esclude la natura innovativa
della disposizione.
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| art. 2 l. 31 maggio 1965, n. 575
art. 20 d.l. 13 maggio 1991, n. 152
l. 12 luglio 1991, n. 203
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