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202749
IDG930902396
93.09.02396 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vanna Agostino
Unico procedimento, reati connessi successivi all' entrata in vigore del codice e regime transitorio
Nota a ord. Cass. sez. V pen. 8 maggio 1992
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 12, pag. 3082-3085
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D68; D6120
La pronuncia ha dichiarato "inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso talune comunicazioni giudiziarie e un' ordinanza di rigetto di un' eccezione di difetto di giurisdizione emessa dal giudice istruttore, procedente ai sensi dell' art. 242 disp. att. c.p.p., con cui si deduca la violazione del comma 1 lett. c stesso articolo". Al di la' del rilievo sotteso alla vicenda da cui l' ordinanza prende le mosse, quella della strage di Ustica, la pronuncia in esame affronta significative questioni, che l' A. analizza, legate all' operativita' dell' art. 242 cit. L' A. esamina poi la questione della legittimita' dell' incardinamento secondo la disciplina del codice abrogato dei nuovi fatti oggetto delle comunicazioni giudiziarie.
art. 190 c.p.p. 1930 art. 295 c.p.p. 1930 art. 304 c.p.p. 1930 art. 242 disp. att. c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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