Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


202750
IDG930902397
93.09.02397 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Coppetta Maria Grazia
Mancata trasmissione al giudice del riesame degli atti a base del provvedimento restrittivo: un' ipotesi di annullamento senza rinvio?
Nota a Cass. sez. I pen. 26 novembre 1990
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 12, pag. 3094-3097
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6113; D611
La Cassazione, nella pronuncia in epigrafe, si e' occupata dell' ipotesi in cui il Tribunale della liberta', in seguito a ritardo o mancata trasmissione da parte del giudice procedente degli atti posti a fondamento della richiesta del P.M. di riesame del provvedimento che ha applicato la misura coercitiva, decida senza acquisire gli atti in esame. Con una motivazione che l' A. ritiene "sbrigativa", la Cassazione ha ritenuto che il Tribunale, per esercitare il controllo di legittimita' e di merito sul provvedimento impugnato, non possa "prescindere dall' esaminare gli elementi gia' posti a base della richiesta del P.M., anche se nel valutarli dovra' tener conto degli altri elementi eventulamente addotti dalle parti nel corso dell' udienza", pena l' invalidita' del provvedimento di riesame. Dall' invalidita' della decisione consegue, secondo la Cassazione, la perdita dell' efficacia dell' ordinanza che aveva disposto la misura coercitiva a norma dell' art. 309 comma 10 c.p. L' A. critica queste conclusioni, ritenendo che la Corte avrebbe dovuto annullare con rinvio al Tribunale della liberta' per una nuova valutazione alla luce degli elementi ex art. 291 comma 1 c.p.p. Ritiene auspicabile un intervento legislativo in materia.
art. 291 c.p.p. art. 309 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati