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| IDG930902397 | |
| 93.09.02397 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Coppetta Maria Grazia
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| Mancata trasmissione al giudice del riesame degli atti a base del
provvedimento restrittivo: un' ipotesi di annullamento senza rinvio?
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| Nota a Cass. sez. I pen. 26 novembre 1990
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| Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 12, pag. 3094-3097
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D6113; D611
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| La Cassazione, nella pronuncia in epigrafe, si e' occupata dell'
ipotesi in cui il Tribunale della liberta', in seguito a ritardo o
mancata trasmissione da parte del giudice procedente degli atti posti
a fondamento della richiesta del P.M. di riesame del provvedimento
che ha applicato la misura coercitiva, decida senza acquisire gli
atti in esame. Con una motivazione che l' A. ritiene "sbrigativa", la
Cassazione ha ritenuto che il Tribunale, per esercitare il controllo
di legittimita' e di merito sul provvedimento impugnato, non possa
"prescindere dall' esaminare gli elementi gia' posti a base della
richiesta del P.M., anche se nel valutarli dovra' tener conto degli
altri elementi eventulamente addotti dalle parti nel corso dell'
udienza", pena l' invalidita' del provvedimento di riesame. Dall'
invalidita' della decisione consegue, secondo la Cassazione, la
perdita dell' efficacia dell' ordinanza che aveva disposto la misura
coercitiva a norma dell' art. 309 comma 10 c.p. L' A. critica queste
conclusioni, ritenendo che la Corte avrebbe dovuto annullare con
rinvio al Tribunale della liberta' per una nuova valutazione alla
luce degli elementi ex art. 291 comma 1 c.p.p. Ritiene auspicabile un
intervento legislativo in materia.
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| art. 291 c.p.p.
art. 309 c.p.p.
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