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202757
IDG930902404
93.09.02404 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pisani Attilio
Errore legislativo e principio di determinatezza del precetto penale
Nota a C. Cost. 22 aprile 1992, n. 185
Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 1, pag. 9-12
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D539; D18801
La Corte Costituzionale, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale dell' art. 25 comma 6 d.p.r. 203/1988 nella parte in cui, nel sanzionare penalmente il trasferimento in altre localita' di impianti produttivi senza aver richiesto la preventiva autorizzazione, fa riferimento all' autorizzazione di cui all' art. 13 in luogo di quella di cui all' art. 15 stesso decreto. La Corte ha rilevato che il riferimento all' art. 13 e' frutto di un errore materiale di redazione del testo legislativo. La Corte ha precisato che tale errore materiale determina una situazione d' incertezza a causa della quale il cittadino non e' posto in grado di sapere quale sia il precetto penale, ne' quale sia la condotta cui attenersi per non incorrere nella sanzione. L' A. svolge brevi considerazioni sia sulla sindacabilita' da parte della Corte Costituzionale dell' errore legislativo, che sul principio di tassativita' e/o determinatezza del precetto penale.
art. 3 Cost. art. 24 comma 2 Cost. art. 25 comma 2 Cost. art. 25 comma 6 d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203
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