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| IDG930902404 | |
| 93.09.02404 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pisani Attilio
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| Errore legislativo e principio di determinatezza del precetto penale
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| Nota a C. Cost. 22 aprile 1992, n. 185
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| Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 1, pag. 9-12
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D539; D18801
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| La Corte Costituzionale, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato
l' illegittimita' costituzionale dell' art. 25 comma 6 d.p.r.
203/1988 nella parte in cui, nel sanzionare penalmente il
trasferimento in altre localita' di impianti produttivi senza aver
richiesto la preventiva autorizzazione, fa riferimento all'
autorizzazione di cui all' art. 13 in luogo di quella di cui all'
art. 15 stesso decreto. La Corte ha rilevato che il riferimento all'
art. 13 e' frutto di un errore materiale di redazione del testo
legislativo. La Corte ha precisato che tale errore materiale
determina una situazione d' incertezza a causa della quale il
cittadino non e' posto in grado di sapere quale sia il precetto
penale, ne' quale sia la condotta cui attenersi per non incorrere
nella sanzione. L' A. svolge brevi considerazioni sia sulla
sindacabilita' da parte della Corte Costituzionale dell' errore
legislativo, che sul principio di tassativita' e/o determinatezza del
precetto penale.
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| art. 3 Cost.
art. 24 comma 2 Cost.
art. 25 comma 2 Cost.
art. 25 comma 6 d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203
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