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202758
IDG930902405
93.09.02405 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cesaris Laura
L' affidamento in prova al servizio sociale tra Cassazione rigorista e legislazione lassista
Nota a Cass. sez. un. pen. 1 luglio 1992
Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 1, pag. 26-33
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5035; D6440
L' A. pone in evidenza come l' istituto dell' affidamento in prova al servizio sociale di cui all' art. 47 l. 354/1975 sia colpito da interventi diretti ora a esaltarne le finalita' rieducative, ora a svilirle. Esprimono questa tendenza, osserva l' A., le modificazioni apportate all' istituto dalla l. 663/1986. L' A. richiama l' elaborazione giurisprudenziale sul tema, con particolare riferimento alle pronunce della Corte Costituzionale n. 386/1989 e n. 17/1992, che hanno progressivamente ampliato l' ambito di operativita' della misura attraverso un' interpretazione estensiva della locuzione "pena inflitta", usata per delimitare i potenziali destinatari della misura di cui all' art. 47 cit. La pronuncia delle sezioni unite in rassegna ha inteso ovviare a questo stato di cose, delimitando la portata della sentenza costituzionale del 1989 e cercando, con puntuale motivazione, di riportare l' istituto nel suo alveo originario. L' A. evidenzia pero' come la pronuncia abbia eluso il problema della detraibilita' della pena condonata, ritenendola una questione "che non ha rilevanza ai fini della decisione".
art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354
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