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202761
IDG930902408
93.09.02408 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Melillo Giovanni
Condotta medica arbitraria e responsabilita' penale
Nota a Cass. sez. V pen. 21 aprile 1992
Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 1, pag. 65-68
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51853; D5016; D96910; F4252
La pronuncia della Cassazione annotata e' relativa a un' emblematica fattispecie generatrice di responsabilita' penale per illecito esercizio dell' attivita' medico-chirurgica. L' A. ripercorre la motivazione della sentenza di primo grado che aveva dato ampio spazio alla trattazione del tema dell' individuazione dei limiti dei poteri del chirurgo, valorizzando efficacemente, in armonia con le posizioni dottrinali piu' recenti, il ruolo della volonta' del paziente sotto il profilo del consenso, ovvero del rifiuto al trattamento terapeutico consigliato come criterio di fondazione della liceita' dell' attivita' medico-chirurgica. Per quanto riguarda, invece, la tesi accolta dalla Suprema Corte, secondo la quale "soltanto il consenso dell' avente diritto puo' escludere in concreto l' antigiuridicita' del fatto", essa conduce, secondo l' A., a conclusioni non convincenti circa la ritenuta, astratta equiparazione fra atto medico arbitrario e reato di lesioni personali.
art. 32 Cost. art. 50 c.p. art. 54 c.p. art. 584 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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