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202764
IDG930902411
93.09.02411 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferraro Angelo
Osservazioni in tema di termini di durata delle indagini preliminari
Nota a Cass. sez. I pen. 6 luglio 1992
Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 1, pag. 103-106
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D62; D68
La sentenza annotata affronta due questioni interpretative di rilievo poste dall' art. 406 c.p.p.: la possibilita' d' impugnare o meno con ricorso per cassazione l' ordinanza con la quale il GIP, all' esito del procedimento camerale previsto dall' art. 406 comma 5, respinga l' ordinanza di proroga del termine fissato per le indagini preliminari, questione risolta dalla sentenza nel senso della possibilita' d' impugnare il provvedimento de quo; la possibilita' di ritenere ricorribile per cassazione l' ordinanza autorizzativa della proroga emessa in camera di consiglio dal GIP ex art. 406 comma 4 c.p.p., quesito risolto anch' esso dalla sentenza in favore della ricorribilita'. L' A. fa riferimento alle posizioni tutt' altro che pacifiche di dottrina e giurisprudenza con riguardo alle interpretazioni prospettate nella sentenza annotata, sulle quali "sembrano gettare ombre ulteriori le previsioni della novella recata dall' art. 6 d.l. 306/1992". Secondo l' A., peraltro, e' tutto il meccanismo della proroga dei termini per le indagini che suscita perplessita', sia sotto l' aspetto pratico che sotto un profilo piu' strettamente teorico.
art. 6 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 l. 7 agosto 1992, n. 356 art. 127 c.p.p. art. 406 c.p.p.
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