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202766
IDG930902413
93.09.02413 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Randazzo Ettore
I limiti minimi della pena e la diminuente del patteggiamento
Nota a Cass. sez. I pen. 3 luglio 1991
Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 1, pag. 120-122
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50124; D62; D68
Il quesito affrontato dalla Corte nella decisione annotata concerne la possibilita' che per effetto del patteggiamento ex art. 444 c.p.p. si applichi una pena inferiore ai limiti minimi di cui all' art. 67 c.p. La Corte, premesso che "le soluzioni interpretative in ordine alla problematica suscitata dalla diminuente ex art. 444 c.p.p. devono armonizzarsi con le regole di diritto sostanziale", specificatamente quella di cui all' art. 67 c.p., deduce senza ulteriori approfondimenti che la pena non possa essere applicata in misura inferiore al quarto. L' A., nel valutare la fondatezza di questa opinione, ritiene inammissibile, perche' vietata dal principio di legalita', l' analogia tra attenuanti e diminuenti applicata al caso in esame. Afferma pertanto che la diminuente di cui all' art. 444 c.p.p. va applicata sulla pena gia' determinata per effetto delle riduzioni conseguenti alla ricorrenza di circostanze attenuanti, anche se quella che in concreto ne risulti sia inferiore al limite minimo imposto dall' art. 67 c.p.
art. 67 c.p. art. 444 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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