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| IDG930902414 | |
| 93.09.02414 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Gregorio Giulio G.
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| Le ordinanze che si pronunziano sulle richieste di procedimenti
speciali: vizi, impugnazioni e poteri del giudice
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| Nota a Cass. sez. IV pen. 9 luglio 1991
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| Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 1, pag. 125-133
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D6312; D68
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| Il caso deciso dalla Cassazione con la pronuncia annotata riguardava
un' ipotesi di "patteggiamento condizionato", cioe' subordinato alla
concessione della sospensione condizionale della pena. Nel caso di
specie il Pretore, in funzione di GIP, aveva rigettato con ordinanza
la richiesta di patteggiamento. L' ordinanza, oggetto di tempestiva
riserva d' impugnazione, e' stata annullata dalla Cassazione perche'
ritenuta fondata sull' erroneo presupposto che i precedenti dell'
imputato fossero ostativi alla concessione del beneficio. Anche la
successiva sentenza di condanna e' stata quindi dichiarata nulla,
perche' pronunziata per effetto di un' ordinanza viziata. La Corte ha
affermato poi che la Corte d' Appello, accertato l' "error in
iudicando", avrebbe dovuto rimettere gli atti al primo giudice
perche' procedesse ai sensi dell' art. 444 ss. c.p.p. L' A.
approfondisce alcuni problemi particolari: poteri di accertamento del
giudice in presenza della richiesta di applicazione della pena su
richiesta ex art. 444 ss. c.p.p. quando sussistano perplessita' circa
la qualificazione giuridica del fatto; regime di impugnazione dell'
ordinanza che neghi il giudizio abbreviato, giudicando il processo
non definibile allo stato degli atti; regime di impugnazione dell'
ordinanza che decide sulla domanda di oblazione.
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| art. 444 c.p.p.
art. 448 c.p.p.
art. 604 c.p.p.
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