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202767
IDG930902414
93.09.02414 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Gregorio Giulio G.
Le ordinanze che si pronunziano sulle richieste di procedimenti speciali: vizi, impugnazioni e poteri del giudice
Nota a Cass. sez. IV pen. 9 luglio 1991
Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 1, pag. 125-133
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6312; D68
Il caso deciso dalla Cassazione con la pronuncia annotata riguardava un' ipotesi di "patteggiamento condizionato", cioe' subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena. Nel caso di specie il Pretore, in funzione di GIP, aveva rigettato con ordinanza la richiesta di patteggiamento. L' ordinanza, oggetto di tempestiva riserva d' impugnazione, e' stata annullata dalla Cassazione perche' ritenuta fondata sull' erroneo presupposto che i precedenti dell' imputato fossero ostativi alla concessione del beneficio. Anche la successiva sentenza di condanna e' stata quindi dichiarata nulla, perche' pronunziata per effetto di un' ordinanza viziata. La Corte ha affermato poi che la Corte d' Appello, accertato l' "error in iudicando", avrebbe dovuto rimettere gli atti al primo giudice perche' procedesse ai sensi dell' art. 444 ss. c.p.p. L' A. approfondisce alcuni problemi particolari: poteri di accertamento del giudice in presenza della richiesta di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 ss. c.p.p. quando sussistano perplessita' circa la qualificazione giuridica del fatto; regime di impugnazione dell' ordinanza che neghi il giudizio abbreviato, giudicando il processo non definibile allo stato degli atti; regime di impugnazione dell' ordinanza che decide sulla domanda di oblazione.
art. 444 c.p.p. art. 448 c.p.p. art. 604 c.p.p.
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