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202768
IDG930902415
93.09.02415 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Squarcia Emanuele
Brevi note in tema di chiamata di correo riscontrata
Nota a Cass. sez. VI pen. 17 ottobre 1990
Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 1, pag. 135-138
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6148; D68
L' A. prende in esame il problema della qualificazione della chiamata di correo in base all' art. 192 comma 3 c.p.p. Si chiede quali siano la direzione e la portata che devono avere le dichiarazioni dell' imputato sulla colpevolezza di un altro soggetto per integrare la nozione riportata, in particolare se il chiamante debba preventivamente ammettere la propria responsabilita' o sia sufficiente l' accusa di altri unitamente alla propria discolpa. Secondo l' A., dal tenore della decisione in esame e alla luce dell' art. 192 c.p.p., il quale chiarisce che la chiamata di correo deve essere valutata insieme agli altri elementi di prova, emerge che la chiamata di correita' e' valida fonte di convincimento del giudice nel giudizio di responsabilita', solo se risulta "confortata da altri elementi di prova che ne confermano l' attendibilita'". L' A. chiarisce in che cosa debbono consistere questi ulteriori elementi per poter dar luogo a una prova ai sensi della norma citata.
art. 192 c.p.p.
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