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| IDG930902417 | |
| 93.09.02417 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mendoza Roberto
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| Coltivazione di cave e protezione dell' ambiente sotto il profilo
urbanistico e paesaggistico
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| Nota a Cass. sez. III pen. 11 ottobre 1991
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| Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 1, pag. 162-164
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1825; D13041
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| Secondo l' indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato, che l'
A. richiama, la potesta' pianificatoria del Comune puo' attrarre nel
suo ambito materie che, al di fuori della programmazione,
costituiscono oggetto di specifica disciplina: e' quindi legittima la
disciplina urbanistica dell' attivita' estrattiva di cava contenuta
nel piano regolatore generale adottato dal Comune, o in altro
strumento di programmazione urbanistica. La Cassazione, nella
pronuncia annotata, ha accolto questo orientamento e ha stabilito l'
illegittimita' dell' esercizio dell' attivita' estrattiva di cave
qualora incida su zone urbanistiche vietate dal piano regolatore; ha
pertanto escluso la ricorrenza della fattispecie di cui all' art. 17
lett. b) l. 10/1977 (ora art. 20 lett. b l. 47/1985) nell' ipotesi di
esercizio di attivita' estrattive delle cave e delle torbiere non
accompagnate dalla realizzazione di opere edilizie, nel qual caso
sarebbero solo queste ultime ad essere sanzionate perche' eseguite
senza concessione del Sindaco. L' A. approfondisce vari aspetti della
questione, sottolineando in particolar modo la stretta correlazione
tra tutela dell' ambiente e piano regolatore generale. L' A. si
sofferma infine sulla rilevanza penale dell' attivita' estrattiva
sotto il profilo paesistico alla luce della c.d. legge Galasso.
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| art. 20 lett. a l. 28 febbraio 1985, n. 47
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