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202770
IDG930902417
93.09.02417 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mendoza Roberto
Coltivazione di cave e protezione dell' ambiente sotto il profilo urbanistico e paesaggistico
Nota a Cass. sez. III pen. 11 ottobre 1991
Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 1, pag. 162-164
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1825; D13041
Secondo l' indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato, che l' A. richiama, la potesta' pianificatoria del Comune puo' attrarre nel suo ambito materie che, al di fuori della programmazione, costituiscono oggetto di specifica disciplina: e' quindi legittima la disciplina urbanistica dell' attivita' estrattiva di cava contenuta nel piano regolatore generale adottato dal Comune, o in altro strumento di programmazione urbanistica. La Cassazione, nella pronuncia annotata, ha accolto questo orientamento e ha stabilito l' illegittimita' dell' esercizio dell' attivita' estrattiva di cave qualora incida su zone urbanistiche vietate dal piano regolatore; ha pertanto escluso la ricorrenza della fattispecie di cui all' art. 17 lett. b) l. 10/1977 (ora art. 20 lett. b l. 47/1985) nell' ipotesi di esercizio di attivita' estrattive delle cave e delle torbiere non accompagnate dalla realizzazione di opere edilizie, nel qual caso sarebbero solo queste ultime ad essere sanzionate perche' eseguite senza concessione del Sindaco. L' A. approfondisce vari aspetti della questione, sottolineando in particolar modo la stretta correlazione tra tutela dell' ambiente e piano regolatore generale. L' A. si sofferma infine sulla rilevanza penale dell' attivita' estrattiva sotto il profilo paesistico alla luce della c.d. legge Galasso.
art. 20 lett. a l. 28 febbraio 1985, n. 47
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