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202772
IDG930902419
93.09.02419 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dell' Anno Paolino
Proventi da illecito e imposizione tributaria
Nota a Cass. sez. III pen. 20 novembre 1991
Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 1, pag. 184-189
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2120; D500
L' A. sottolinea la irritualita' della pronuncia annotata, viziata da assenza di motivazione, essendosi la Corte limitata inammissibilmente all' affermazione apodittica di un principio, senza fornire alcuna argomentazione. L' A. manifesta riserve anche sulla conclusione cui e' giunta la sentenza, la quale ha escluso che i proventi di un' attivita' penalmente illecita possano costituire reddito assoggettabile a imposizione tributaria, derivandone che in relazione ad essi nessun obbligo di dichiarazione incombe sul soggetto che li abbia conseguiti. L' A. richiama il dibattito che continua a svolgersi tra i cultori della dottrina tributaria sulla vexata quaestio e propone un approccio metodologicamente corretto alla problematica, attraverso l' individuazione del concetto di reddito fiscale e dei presupposti dell' imposizione, la constatazione della mancanza di una disposizione che imponga un divieto di esclusione della tassazione dei proventi da attivita' illecita e alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee.
art. 1 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 1 l. 7 agosto 1982, n. 516 art. 4 l. 7 agosto 1982, n. 516
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