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| IDG930902438 | |
| 93.09.02438 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pannain Bruno, Pannain Mario, Albino Marcello
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| Nuove prospettive nel codice di procedura penale '88 in tema di
giudizio sulla personalita' del soggetto attivo del reato
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| Rass. It. Crim., an. 1 (1990), fasc. 2-3, pag. 295-306
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D59; D68
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| Nell' ordinamento penale l' esigenza di un giudizio sulla
personalita' e' riferita ad un' ampia gamma di condizioni personali.
A tal fine gli strumenti utilizzabili nel processo sono: perizia per
l' accertamento dell' imputabilita'; documenti e informazioni per
accertamenti ai fini della dichiarazione di abitualita' e di
professionalita' nel reato, della determinazione della capacita' a
delinquere, della concessione della sospensione condizionale della
pena e per non disporre il giudizio per il reato commesso da minore;
valutazioni in ordine al delitto e documenti e informazioni per la
dichiarazione di tendenza a delinquere; documenti e informazioni ed
eventuale perizia "psichiatrica" per l' accertamento della
pericolosita' sociale; valutazioni in ordine al reato e documenti e
informazioni ai fini dell' applicazione di misure cautelari. Non e'
previsto esame diretto della personalita' da parte del giudice. Non
sono ammesse perizie "criminologiche" sull' imputato. L' art. 133 non
e' di fatto applicabile in un processo monofasico. Va pertanto
riconsiderata la divisione del processo in due fasi: trasferita in
una seconda fase, l' acquisizione di elementi di valutazione della
gravita' del reato e della capacita' a delinquere del reo non
incontrerebbe le difficolta' che ne hanno finora vanificato l'
applicazione. Si eviterebbe il rischio di indulgenzialismo,
scongiurando la diffusa opzione per il minimo della pena derivante
dalla difficolta' di applicare adeguatamente il 133. Eliminando gli
intralci derivanti dalla collocazione nella fase della cognizione
degli accertamenti tecnici sulla personalita' e della ricerca degli
elementi da utilizzare ai fini del 133, potrebbe anche ridursi la
durata del processo. Il processo in due fasi andrebbe limitato ai
casi gravi, ricorrendo alla perizia criminologica (oggi possibile
anche nella fase dell' esecuzione) solo per quelli di particolare
complessita'. Anche il giudizio sull' imputabilita' va spostato nella
seconda fase, ricompreso in un unico complesso di indagini sulla
personalita'. La soluzione auspicata realizzerebbe altresi' premesse
piu' idonee per un' osservazione scientifica della personalita' che
consenta una seria valutazione dell' effettivita' dell' emenda e
delle correlate possibilita' di reinserimento, superando il criterio
-del tutto inaffidabile- della mera presa d' atto della correttezza
formale del comportamento.
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| art. 133 c.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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