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Documento


202791
IDG930902438
93.09.02438 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pannain Bruno, Pannain Mario, Albino Marcello
Nuove prospettive nel codice di procedura penale '88 in tema di giudizio sulla personalita' del soggetto attivo del reato
Rass. It. Crim., an. 1 (1990), fasc. 2-3, pag. 295-306
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D59; D68
Nell' ordinamento penale l' esigenza di un giudizio sulla personalita' e' riferita ad un' ampia gamma di condizioni personali. A tal fine gli strumenti utilizzabili nel processo sono: perizia per l' accertamento dell' imputabilita'; documenti e informazioni per accertamenti ai fini della dichiarazione di abitualita' e di professionalita' nel reato, della determinazione della capacita' a delinquere, della concessione della sospensione condizionale della pena e per non disporre il giudizio per il reato commesso da minore; valutazioni in ordine al delitto e documenti e informazioni per la dichiarazione di tendenza a delinquere; documenti e informazioni ed eventuale perizia "psichiatrica" per l' accertamento della pericolosita' sociale; valutazioni in ordine al reato e documenti e informazioni ai fini dell' applicazione di misure cautelari. Non e' previsto esame diretto della personalita' da parte del giudice. Non sono ammesse perizie "criminologiche" sull' imputato. L' art. 133 non e' di fatto applicabile in un processo monofasico. Va pertanto riconsiderata la divisione del processo in due fasi: trasferita in una seconda fase, l' acquisizione di elementi di valutazione della gravita' del reato e della capacita' a delinquere del reo non incontrerebbe le difficolta' che ne hanno finora vanificato l' applicazione. Si eviterebbe il rischio di indulgenzialismo, scongiurando la diffusa opzione per il minimo della pena derivante dalla difficolta' di applicare adeguatamente il 133. Eliminando gli intralci derivanti dalla collocazione nella fase della cognizione degli accertamenti tecnici sulla personalita' e della ricerca degli elementi da utilizzare ai fini del 133, potrebbe anche ridursi la durata del processo. Il processo in due fasi andrebbe limitato ai casi gravi, ricorrendo alla perizia criminologica (oggi possibile anche nella fase dell' esecuzione) solo per quelli di particolare complessita'. Anche il giudizio sull' imputabilita' va spostato nella seconda fase, ricompreso in un unico complesso di indagini sulla personalita'. La soluzione auspicata realizzerebbe altresi' premesse piu' idonee per un' osservazione scientifica della personalita' che consenta una seria valutazione dell' effettivita' dell' emenda e delle correlate possibilita' di reinserimento, superando il criterio -del tutto inaffidabile- della mera presa d' atto della correttezza formale del comportamento.
art. 133 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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