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202956
IDG931202603
93.12.02603 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tenore Vito
Art. 2, comma 4, d.l. 11 luglio 1992 n. 333: il principio di allineamento retributivo nel pubblico impiego "functus est officio suo"
Foro amm., an. 68 (1992), fasc. 9, pt. 2, pag. 2133-2160
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D143; D7440
L'A. compie una approfondita analisi del principio di allineamento della retribuzione dei pubblici dipendenti sancito dall' art. 4 comma 3 d.l. 681/1982 (l. 869/1982) e da altre norme settoriali, alla luce delle numerose pronunce della giurisprudenza amministrativa e contabile avutesi sulla materia. Il saggio si sofferma su diverse decisioni che hanno tentato di limitare tentativi di abuso del meccanismo perequativo. In particolare l' A. critica l' orientamento tendente ad applicare il principio di allineamento anche qualora il dipendente con piu' elevata retribuzione e con minore anzianita' nel ruolo abbia conservato tale trattamento economico in virtu' del principio di "non reformatio in peius" della retribuzione, sancito dall' art. 202 d.p.r. 3/1957 e dall' art. 12 d.p.r. 1079/1970. L' A. critica altresi' l' abrogazione del principio in seguito all' intervento dell' art. 2 comma 4 d.l. 333/1992, ed in particolare censura la portata retroattiva dell' abrogazione statuita dall' art. 7 comma 7 d.l. 384/1992. Alla luce di tale abrogazione vengono analizzate alcune questioni intertemporali. Infine vengono sollevati dubbi circa la reale scomparsa dall' ordinamento, nonostante la formale abrogazione, del principio di perequazione economica nel pubblico impiego.
art. 202 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 art. 12 d.p.r. 28 dicembre 1970, n. 1079 art. 4 comma 3 d.l. 27 settembre 1982, n. 681 l. 20 novembre 1982, n. 869 art. 2 comma 4 d.l. 11 luglio 1992, n. 333 l. 8 agosto 1992, n. 359
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