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| IDG931202603 | |
| 93.12.02603 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Tenore Vito
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| Art. 2, comma 4, d.l. 11 luglio 1992 n. 333: il principio di
allineamento retributivo nel pubblico impiego "functus est officio
suo"
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| Foro amm., an. 68 (1992), fasc. 9, pt. 2, pag. 2133-2160
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D143; D7440
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| L'A. compie una approfondita analisi del principio di allineamento
della retribuzione dei pubblici dipendenti sancito dall' art. 4 comma
3 d.l. 681/1982 (l. 869/1982) e da altre norme settoriali, alla luce
delle numerose pronunce della giurisprudenza amministrativa e
contabile avutesi sulla materia. Il saggio si sofferma su diverse
decisioni che hanno tentato di limitare tentativi di abuso del
meccanismo perequativo. In particolare l' A. critica l' orientamento
tendente ad applicare il principio di allineamento anche qualora il
dipendente con piu' elevata retribuzione e con minore anzianita' nel
ruolo abbia conservato tale trattamento economico in virtu' del
principio di "non reformatio in peius" della retribuzione, sancito
dall' art. 202 d.p.r. 3/1957 e dall' art. 12 d.p.r. 1079/1970. L' A.
critica altresi' l' abrogazione del principio in seguito all'
intervento dell' art. 2 comma 4 d.l. 333/1992, ed in particolare
censura la portata retroattiva dell' abrogazione statuita dall' art.
7 comma 7 d.l. 384/1992. Alla luce di tale abrogazione vengono
analizzate alcune questioni intertemporali. Infine vengono sollevati
dubbi circa la reale scomparsa dall' ordinamento, nonostante la
formale abrogazione, del principio di perequazione economica nel
pubblico impiego.
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| art. 202 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3
art. 12 d.p.r. 28 dicembre 1970, n. 1079
art. 4 comma 3 d.l. 27 settembre 1982, n. 681
l. 20 novembre 1982, n. 869
art. 2 comma 4 d.l. 11 luglio 1992, n. 333
l. 8 agosto 1992, n. 359
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