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Documento


203074
IDG931502721
93.15.02721 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cipriani Franco
"Requiem" per la riserva di giurisdizione
Nota a Cass. sez. un. civ. 13 febbraio 1993, n. 1824
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 3, pt. 1, pag. 723-727
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D94614; D94615
Con la sentenza in commento la Cassazione ha affermato che "e' ammissibile il regolamento di giurisdizione al fine di stabilire se la domanda di nullita' di un matrimonio concordatario rientra nella giurisdizione del giudice italiano. Essendo stata abrogata la riserva di giurisdizione a favore dei Tribunali ecclesiastici, il giudice italiano, in quanto preventivamente adito, puo' giudicare sulla domanda di nullita' di un matrimonio concordatario". Adesione entusiastica dell' A. a questa sentenza, con la quale le sezioni unite "ci riportano ai grandi temi del Risorgimento e alle grandi battaglie combattute e vinte dai nostri padri per l' unita' e l' indipendenza del nostro Paese". Tuttavia, avverte l' A., nella vita non si puo' avere tutto. Infatti la giurisdizione per risolvere le questioni relative ai rapporti tra giudici italiani e giudici ecclesiastici, ma, soprattutto, afferma il concorso tra giurisdizione italiana e giurisdizione ecclesiastica, che avrebbe carattere elettivo e sarebbe fin dall' inizio disciplinato dalla regola "electa una via non datur recursus ad alteram". L' A. auspica che alla prossima occasione si ammetta che "alla luce dell' art. 8 dell' Accordo del 1984 ogni coniuge, se e finche' non sia stata accolta con sentenza passata in giudicato la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica, e' libero di adire la giurisdizione italiana"
l. 25 marzo 1985, n. 121 art. 8 Acc. Italia-Santa Sede 18 febbraio 1984 (modifica al Concordato Lateranense) art. 13 Acc. Italia-Santa Sede 18 febbraio 1984 (modifica al Concordato Lateranense)



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