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203075
IDG931502722
93.15.02722 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Colaianni Nicola
Giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale: la riserva che non c' e'
Nota a Cass. sez. un. civ. 13 febbraio 1993, n. 1824
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 3, pt. 1, pag. 727-734
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D94614; D94615
Con la sentenza in commento la Cassazione ha affermato che "e' ammissibile il regolamento di giurisdizione al fine di stabilire se la domanda di nullita' di un matrimonio concordatario rientra nella giurisdizione del giudice italiano. Essendo stata abrogata la riserva di giurisdizione a favore dei Tribunali ecclesiastici, il giudice italiano, in quanto preventivamente adito, puo' giudicare sulla domanda di nullita' di un matrimonio concordatario". L' A. valuta adesivamente la portata della pronuncia e le conseguenze che si verificheranno sul piano processuale. Ritiene conclusivamente che la fine della esclusivita' della giurisdizione ecclesiastica evidenzi la crisi della duplicita' delle "forme" matrimoniali. L' unica via d' uscita sembra quella di una separazione "concordata" delle due celebrazioni, magari secondo il sistema previsto dalle Intese con le altre confessioni.
l. 25 marzo 1985, n. 121 art. 8 Acc. Italia-Santa Sede 18 febbraio 1984 (modifica al Concordato Lateranense) art. 13 Acc. Italia-Santa Sede 18 febbraio 1984 (modifica al Concordato Lateranense)



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