| Dalla scindibilita' delle cause relative all' obbligazione solidale
puo' discendere, come nel caso di specie, che la pronuncia di
condanna passi in giudicato per decorrenza dei termini d'
impugnazione soltanto nei confronti del debitore principale, e non
anche del fideiussore che ha, invece, proposto gravame; discende pure
l' esclusione dell' integrazione obbligatoria prevista dall' art. 331
c.p.c., non sussistendo, nella specie, ne' il litisconsorzio
necessario, ne' il fenomeno dell' inscindibilita'. Ulteriore
conseguenza di tale configurazione processuale della solidarieta',
osserva l' A., e', nell' ipotesi specifica di fideiussione all' esame
della Corte, l' impossibilita' di liquidare, in fase di impugnazione,
una somma dovuta a titolo di risarcimento maggiore di quella oggetto
della pronuncia passata in giudicato, ostandovi la natura accessoria
dell' obbligazione fideiussoria, che trova riscontro nell' art. 1941
c.c. Approfondito l' esame del tema, l' A. rileva le conseguenze
fuorvianti di un' applicazione indiscriminata del principio della
scindibilita' delle cause relative all' obbligazione solidale.
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