Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


203081
IDG931502728
93.15.02728 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mastrorilli Annachiara
Solidarieta' fideiussoria: sul difficile raccordo tra accessorieta' ed autonomia processuale
Nota a Cass. sez. III civ. 4 ottobre 1991, n. 10398
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 3, pt. 1, pag. 932-937
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30680; D30512; D420
Dalla scindibilita' delle cause relative all' obbligazione solidale puo' discendere, come nel caso di specie, che la pronuncia di condanna passi in giudicato per decorrenza dei termini d' impugnazione soltanto nei confronti del debitore principale, e non anche del fideiussore che ha, invece, proposto gravame; discende pure l' esclusione dell' integrazione obbligatoria prevista dall' art. 331 c.p.c., non sussistendo, nella specie, ne' il litisconsorzio necessario, ne' il fenomeno dell' inscindibilita'. Ulteriore conseguenza di tale configurazione processuale della solidarieta', osserva l' A., e', nell' ipotesi specifica di fideiussione all' esame della Corte, l' impossibilita' di liquidare, in fase di impugnazione, una somma dovuta a titolo di risarcimento maggiore di quella oggetto della pronuncia passata in giudicato, ostandovi la natura accessoria dell' obbligazione fideiussoria, che trova riscontro nell' art. 1941 c.c. Approfondito l' esame del tema, l' A. rileva le conseguenze fuorvianti di un' applicazione indiscriminata del principio della scindibilita' delle cause relative all' obbligazione solidale.
art. 1306 c.c. art. 1941 c.c. art. 331 c.p.c. art. 332 c.p.c.



Ritorna al menu della banca dati