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203092
IDG931502739
93.15.02739 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Oddi Paola
Effetti della trascrizione "post mortem" del matrimonio canonico
Nota a Cass. sez. un. civ. 4 giugno 1992, n. 6845
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 3, pt. 1A, pag. 581-584
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30123; D94611
La sentenza in commento compone il contrasto verificatosi nell' ambito delle sezioni semplici, in merito alla determinazione di chi sia da considerare "terzo" secondo l' art. 14 l. 847/1929, disciplinante gli effetti della trascrizione tardiva del matrimonio canonico. Secondo la sentenza, "la trascrizione post mortem del matrimonio canonico non pregiudica i diritti successori degli eredi del coniuge defunto in favore dei quali si e' aperta la successione, avendo la trascrizione stessa effetto retroattivo soltanto nei confronti dei coniugi". Anche la nuova normativa di cui all' Accordo Italia-Santa Sede 18 febbraio 1983, ratificato dalla l. 121/1985, prevede che la trascrizione possa essere richiesta tardivamente e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai "terzi"; tuttavia esclude l' ammissibilita' della trascrizione tardiva post mortem su richiesta del coniuge superstite.
art. 14 l. 27 maggio 1929, n. 847 art. 8 comma 6 n. 1 Acc. Italia-Santa Sede 18 febbraio 1984 (modifica al Concordato Lateranense) l. 25 marzo 1985, n. 121



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